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La spesa sanitaria di ricovero protetto non può essere posta a carico del Comune, anche in presenza di prestazioni socio-assistenziali

M. Lucca (La Gazzetta degli Enti Locali 4/2/2019)

 

QUI Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2489 del 17 ottobre 2018

“La questione è stata affrontata dal Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 2489 del 17 ottobre 2018 …

“Si deve concludere che ove sussista la concomitanza di prestazioni sanitarie e assistenziali, tale attinenza determina la totale competenza del Servizio Sanitario Nazionale, specie quando non vi sia luogo una determinazione di quote che presuppone una scindibilità delle prestazioni, non ricorrente, appunto, in ipotesi di “stretta correlazione” con netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria: laddove, oltre alle prestazioni socio assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività vada considerata comunque di rilievo sanitario, e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale…

Un criterio, quello della prevalenza, che «va inteso in senso non meramente quantitativo, bensì più specificamente qualitativo», di modo che ove «il ricovero stesso sia determinato da ragioni attinenti allo stato di salute fisica o psichica del soggetto e tale stato di salute richieda uno specifico trattamento terapeutico od anche una sorveglianza specialistica, le connesse prestazioni di tipo assistenziale (vitto ed alloggio ed assistenza generica) sono assorbite in quelle di tipo sanitario»”.

Il principio di diritto ricavabile prevede che ove accanto alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie (rectius prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria o prestazioni sanitarie a rilevanza sociale), ed in tale valutazione deve farsi riferimento non solo alle terapie in concreto prestate, ma anche a quelle che la struttura avrebbe dovuto prestare, con un giudizio condotto alla stregua del parametro di diligenza professionale, alla luce delle patologie accertate, l’attività va considerata comunque di livello sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dal tipo di patologia del malato (un’inabilità, una disabilità o dipendenza che comporti la necessità di erogazione di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria o, quantomeno, di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale).”

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