18/12/2019 – Segretari comunali: prospetto riepilogativo delle tipologie di collocamento a riposo che nell’anno 2019.

Segretari comunali: prospetto riepilogativo delle tipologie di collocamento a riposo che nell’anno 2019.
 
Gentili Segretari comunali e provinciali,
con la circolare del Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali nr. 18857 del 16.12.2019 a firma del Dirigente dott.ssa Cristina Tedesco, pervenuta a tutte le Sezioni regionali, è stato allegato un prospetto riepilogativo delle tipologie di collocamento a riposo che nell’anno 2019 sono state più frequenti per i Segretari comunali quali: la c.d. “Quota 100”, “Pensione anticipata”, il Collocamento a riposo d’Ufficio” e la c.d. pensione di “Vecchiaia”; non comprendendo la tipologia specifica di “Opzione donna” (art. 16 del D.L. 4/2019) e “Lavoratori c.d. precoci” (art. 17 del D.L. 4/2019).
Pensando di fare cosa utile, si gira il predetto prospetto riepilogativo che si rifà alla Circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019. Inoltre, ricordando che il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, come convertito  nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il trattamento di pensione anticipata denominata “Quota 100” per cui è possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. In particolare prevede: 
  • per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti entro la data di entrata in vigore del decreto, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
  • per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione degli stessi e comunque non prima del 1° agosto 2019;
  • la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’Amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
L’art. 15 del medesimo Decreto Legge ha poi stabilito che coloro che maturano il requisito contributivo per la pensione anticipata dal 30 gennaio 2019 conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

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