13/12/2019 – Provincia di Trento: trionfa lo spoils system dei segretari

Provincia di Trento: trionfa lo spoils system dei segretari
di Luigi Oliveri

Trionfa lo spoils system sui segretari comunali nella provincia autonoma di Trento. Nei giorni scorsi il consiglio regionale ha approvato un emendamento al disegno di legge 12, legge regionale di stabilità, che mira alla precarizzazione estrema e sottoposizione alla politica dei segretari comunali.

L’emendamento prevede che entro sei mesi dall’approvazione della legge regionale di stabilità si formi un elenco regionale di soggetti idonei alla svolgimento della funzione di segretario comunale, che sarà distinto in due sezioni. Nella prima entreranno i segretari comunali «di prima nomina» negli enti locali della regione; nella seconda, saranno iscritti di diritto i segretari comunali appartenenti alla provincia di Trento in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge regionale.
L’immissione in elenco sarà una sorta di «abilitazione» alla successiva chiamata per svolgere l’incarico di segretario. Il meccanismo di incarico previsto dalla norma non varrà per i segretari inseriti nella seconda parte dell’elenco.
Il funzionamento del sistema è fortemente ispirato alla riforma della dirigenza Madia, naufragata di fronte alla Corte costituzionale.
Un primo enorme elemento di novità deriva dai requisiti soggettivi per l’accesso all’elenco. Esso, infatti, non sarà riservato solo a chi abbia vinto il concorso da segretario comunale, ma aperto anche a chi abbia svolto la funzione di vice segretario o di «capo ripartizione» o di vertice in «strutture equiparate» per un certo numero di anni, crescente in proporzione alla classe del comune che effettua la nomina. Si apre, quindi, lo spazio perché svolgano le funzioni dei segretari comunali funzionari o dirigenti che non sono mai stati reclutati per questo profilo, né hanno svolto i corsi di perfezionamento previsti dall’ordinamento dei segretari comunali.
La precarizzazione deriva dal sistema di incarico. In primo luogo si determina una fortissima politicizzazione, perché la nomina sarà disposta, su proposta del sindaco o del vertice monocratico dell’ente locale, dal consiglio: la preposizione, quindi allo svolgimento di funzioni di coordinamento amministrativo, di trasparenza, consulenza giuridica e anticorruzione, diviene oggetto di un dibattito sostanzialmente politico, rispetto al quale la ricerca di affinità o appartenenze sarà evidentemente preminente sul resto.
A seguito della nomina, l’incaricato costituisce con l’ente locale un rapporto di lavoro a tempo determinato, che scade con la scadenza del mandato consiliare. Il rapporto di lavoro, quindi, cessa automaticamente con la proclamazione del nuovo consiglio a seguito delle elezioni.
In questo caso, il nuovo incarico di segretario è disposto non prima di 30 giorni e non oltre 120 dalla data della proclamazione degli eletti; decorso questo termine, l’incarico si intende tacitamente rinnovato.
Si debbono rilevare delle incongruenze molto gravi. Infatti, da un lato l’emendamento alla legge regionale prevede una scadenza automatica del rapporto di lavoro con la proclamazione degli eletti; dall’altro, però, dà tempo al nuovo consiglio 120 giorni per incaricare eventualmente un nuovo segretario, precisando che nel frattempo il rapporto di lavoro, scaduto, «prosegue sino alla nomina del nuovo segretario». Ma, è del tutto evidente che se il contratto «scade» col mandato consiliare, non può contestualmente anche «proseguire».
Non si capisce, in secondo luogo, quel che accade al segretario che resti privo di incarico. La norma non chiarisce se i nominati già in servizio in altre funzioni (come i vice segretari o i capi dipartimento) siano da collocare in aspettativa per il quinquennio di assunzione come segretari: in assenza di tale precisazione è da ritenere che, stante l’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, il contratto di lavoro precedente si interrompa, sicché con lo scadere dell’incarico da segretario si resta senza lavoro. Per i segretari a tempo indeterminato, non applicandosi il meccanismo sin qui sintetizzato, dovrebbe continuare ad operare la messa in disponibilità.
Vi è, quindi, una formidabile precarizzazione dei segretari di prima nomina, visto che il sistema delineato, in plateale scontro con i principi costituzionali che richiedono continuità dell’azione amministrativa dei funzionari e dirigenti pubblici, sottopone la stessa attività lavorativa a fortissimi condizionamenti politici: un’osservazione di troppo anche su una proposta platealmente illegittima potrebbe costare al segretario del Trentino il posto di lavoro. L’incarico, infatti, può essere revocato per «gravi violazioni dei doveri d’ufficio» ed è facile prevedere la strumentalizzazione di questa possibilità, per tenere «a bada» i segretari. Un vulnus chiarissimo all’autonomia di cui deve godere una figura di garanzia e trasparenza come quella dei segretari comunali, al di là dei dubbi di costituzionalità su una legge, che incide su una potestà legislativa esclusiva dello stato, unico a poter regolare i rapporti di lavoro.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto