12/12/2019 – Pubblico impiego: niente rimborso delle spese legali per il dipendente che ha violato i propri doveri d’ufficio

Pubblico impiego: niente rimborso delle spese legali per il dipendente che ha violato i propri doveri d’ufficio
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 («Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione»), convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1997, n. 135, presupposti per il rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali, sono: a) la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del giudice, che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente; b) la sussistenza di uno specifico nesso causale tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali, onde è necessario che il dipendente abbia agito in nome e nell’interesse dell’Amministrazione (conferma TAR Marche, sent. n. 743/2016) (v. anche TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, sent. n. 126/2017, e Cass. civ., sez. un., sent. n. 13861/2015, entrambe in questa Rivista).

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