12/12/2019 – L’accesso documentale non presuppone necessariamente la titolarità di un interesse ad impugnare

L’accesso documentale non presuppone necessariamente la titolarità di un interesse ad impugnare
S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 12/12/2019)
L’accesso agli atti non deve essere inquadrato in funzione della necessità di garantire una tutela in giudizio ma anche come strumento idoneo volto ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo. Ciò deve avvenire tutte le volte in cui venga dimostrata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione risulta essere sicuramente più ampia rispetto all’interesse all’impugnazione.

Lo ha stabilito il TAR Veneto, sentenza 11 novembre 2019, n. 1205.

Nel caso esaminato, un’Associazione Sindacale aveva presentato ricorso contro un’Azienda sanitaria per l’annullamento del silenzio-rigetto, formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dall’Associazione medesima.

 

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