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L’omessa comunicazione delle variazioni del PRG non esonera dalle sanzioni
Pubblicato il 11 dicembre 2019

In caso di omessa comunicazione dell’amministrazione comunale delle variazioni apportate allo strumento urbanistico, e del cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto a pagare non solo le imposte locali sulle aree edificabili, ma anche sanzioni e interessi. L’omessa comunicazione non fa venir meno le penalità. La circolare del Ministero dell’economia e delle finanze che ha escluso il pagamento di sanzioni e interessi per induzione in errore, in applicazione dell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, ha il valore di un semplice parere, che non impegna l’amministrazione comunale, l’interessato, il giudice e neppure l’autorità che l’ha emanata, perché priva di efficacia normativa. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 26169 del 16 ottobre 2019.

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