12/12/2019 – Convenzione Consip – sospensione della convenzione – possibilità di revoca ordinativi

Convenzione Consip – sospensione della convenzione – possibilità di revoca ordinativi
Con ordinanza cautelare del consiglio di stato è stata sospesa la convenzione stipulata tra CONSIP e la RTI aggiudicataria del servizio di gestione integrata del servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul portale CONSIP è apparso detto avviso con la precisazione che: “Il fornitore non dovrà dare seguito alle richieste preliminari di fornitura ricevute fino al 5/11/2019 e sospendere o rifiutare gli eventuali ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni dopo il 25/10/2019.” Dato atto che la nostra amministrazione ha perfezionato l’ordinativo di fornitura prima del 25/10/2019, si chiede se, a causa dell’intervenuta sospensione che esonera la CONSIP quale parte in causa nell’ordinativo effettuato dalla nostra amministrazione, facendo venire meno le funzioni di controllo e senza che ad essa competono rispetto all’ordinativo medesimo, è possibile proporre legittimamente revoca dell’ordinativo restando esenti da richieste di risarcimento danni.
a cura di Massimiliano Alesio
L’avanzato quesito attiene ad una presunta fattispecie di revoca di un ordinativo di fornitura. Precisamente, si chiede di sapere se l’eventuale revoca di un ordinativo di fornitura, afferente l’appalto del servizio di gestione integrata del servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro possa determinare una eventuale responsabilità, foriera di risarcimento danni. Viene indicata, quale possibile giustificazione-motivazione della revoca, la situazione venutasi a creare dopo la sospensione della convenzione fra CONSIP e RTI aggiudicatario. In buona sostanza, la situazione determinatasi è la seguente:
• la CONSIP, a suo tempo, a seguito di gara, aveva individuato l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto;
• la CONSIP, poi, ha stipulato convenzione con l’operatore aggiudicatario;
• l’amministrazione ha aderito alla convenzione, inoltrando all’operatore economico aggiudicatario l’ordinativo di fornitura;
• successivamente, il giudice amministrativo di appello ha sospeso, con ordinanza cautelare, la convenzione.
In presenza di siffatta situazione, l’Amministrazione intenderebbe revocare l’ordinativo sulla base della considerazione (motivazione) che la sospensione della convenzione farebbe venir meno le funzioni di controllo, di cui dovrebbe essere titolare CONSIP nel riguardi dell’operatore aggiudicatario.
La fattispecie non è indubbiamente semplice, dal momento che l’operatore economico non solo è stato rettamente individuato e selezionato da CONSIP, ma ha stipulato una convenzione con la medesima. Quindi, ha stipulato un contratto di appalto, indubbiamente particolare, il quale dà la possibilità alle singole Pubbliche Amministrazioni di aderire (o non aderire) alla convenzione medesima. Se l’Amministrazione in questione ha aderito alla convenzione (come è lecito supporre) ed ha inoltrato e perfezionato l'”ordinativo di fornitura”, si è inserita nello schema contrattuale generale (convenzione), instauratosi fra CONSIP ed operatore economico, dando luogo ad un “contratto attuativo” degli obblighi assunti dall’operatore medesimo. Precisamente, nel Manuale d’uso della Consip (edizione aggiornata al 15 gennaio 2019), disciplinante gli Ordini diretti di acquisto anche nei riguardi con “convenzioni attivate da CONSIP”, si legge quanto segue (premessa, pag. 3): “Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa”. In buona sostanza, attraverso l’ordinativo di fornitura, l’Amministrazione ha stipulato un “contratto attuativo”, cioè un contratto che dettaglia, specifica e precisa i rapporti fra singola Amministrazione ed operatore, rendendo definitivi gli obblighi assunti dall’operatore medesimo in sede di convenzione generale.
Allora, se si è in presenza di un “contratto attuativo”, la presunta “revoca” dell’ordinativo si pone e si configura quale “recesso” dal contratto attuativo. Quindi, è necessario verificare, nel concreto, le “condizioni generali di contratto” relative alla specifica tipologia di fornitura. Ad esempio, nelle “Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti” (edizione luglio 2017), viene prevista la seguente disciplina del recesso (art. 14):”Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi”.
Pertanto, è necessario andare a verificare la specifica disciplina di recesso, prevista per la particolare tipologia di appalto.

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