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La Corte conti li ammette, invece, per gare interamente svolte su piattaforme informatiche
Diritti di rogito cum grano salis – Non dovuti se l’ente utilizza strumenti telematici di acquisto
Diritti di rogito non dovuti solo nel caso in cui il comune abbia utilizzato strumenti telematici di acquisto, ma da esigere se si siano utilizzati strumenti telematici di negoziazione. La deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna 14 novembre 2019, n. 68 sta creando una serie di problemi operativi ai comuni e ai segretari comunali, perché giunge a interpretazioni non condivisibili, che estendono a dismisura la portata dell’articolo 13 del dl 52/2012, convertito nella legge 94/2012.
Tale disposizione stabilisce: «Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604», cioè non si acquisiscono i diritti di rogito.
La sezione Emilia-Romagna sostiene che la portata innovativa dell’articolo 13 del dl 52/2012 consista nell’aver legittimato ex lege la non esigibilità dei diritti, in presenza «di un procedimento di gara interamente svolto su piattaforme informatiche e attraverso strumenti di acquisto informatici».
Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile. Infatti, come già rilevato, estende la portata della norma oltre il suo espresso dettato letterale. L’articolo 13 del dl 52/2013, infatti, si riferisce espressamente agli «strumenti informatici di acquisto» e non al «procedimento di gara interamente svolto su piattaforme informatiche».
La differenza, evidentemente sfuggita alla sezione, non è di poco conto. E la si coglie leggendo l’articolo 3, comma 1, del dlgs, che in varie lettere contiene le definizioni necessarie per capire gli istituti regolati. La lettera zzz) indica in cosa consista un «sistema telematico»: «un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice». Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del codice dei contratti, «a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici». Se si applicasse pedissequamente l’indicazione della sezione Emilia-Romagna, allora i diritti di segreteria non sarebbero mai esigibili.
Ma, le cose non stanno così. L’articolo 3, comma 1, del codice definisce anche: alla lettera cccc) gli «strumenti di acquisto»: «strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo»; e alla lettera dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Nei primi, per intendersi, rientrano le convenzioni quadro con la Consip, o i sistemi di acquisti senza gara (ordine diretto) nel MePa.
Nei secondi, invece, rientrano tutti gli strumenti negoziali gestiti da Consip o Mepa o centrali di committenza ove vi sia una negoziazione. Infine, la lettera eeee) qualifica come «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di negoziazione», tutti gli «strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico».
Questo essendo il quadro delle modalità di gestione delle acquisizioni di beni e servizi (la questione non riguarda gli appalti di lavori), tornando all’attenta lettura della previsione letterale dell’articolo 13 del dl 52/2012, esso, visto che parla (impropriamente, ma è norma antecedente il codice del 2016) di «strumenti informatici (rectius, telematici nda) di acquisto», non può che riferirsi alle previsioni dell’articolo 3, comma 1, del codice dei contratti, riferite agli strumenti telematici di acquisto: cioè, dunque, convenzioni quadro, accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo e mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo (con ordine diretto, senza confronto competitivo).
È solo con gli strumenti di acquisto che manca materialmente una procedura di gara e quindi si può fondare l’assenza del presupposto per l’esazione dei diritti di segreteria. Non convince nemmeno l’altro assunto della Sezione, secondo il quale resti obbligatoria la forma pubblica amministrativa dei contratti, qualora il sistema di gara sia stato quello della procedura aperta (ex asta pubblica) o ristretta (ex licitazione privata).
L’articolo 32, comma 14, del codice dei contratti, riconosciuto anche dalla Sezione come norma speciale, dispone che «il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata». La norma, quindi, ammette espressamente l’alternatività piena tra la forma pubblica e quella della scrittura privata.

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