30/04/2019 – I diritti individuali omogenei nella nuova legge sull’azione di classe (class action)

I diritti individuali omogenei nella nuova legge sull’azione di classe (class action)

di Michele Deodati – Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale

La nuova legge sull’azione di classe

La L. 12 aprile 2019, n. 31, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 92 del 18 aprile 2019, ha introdotto una nuova disciplina dell’azione di classe o class action. La tecnica legislativa scelta è quella della novellazione, attraverso l’introduzione nel codice di procedura civile del titolo VIII-bis del libro quarto, rubricato “Dei procedimenti collettivi”. E quindi avremo gli artt. 840-bis (Ambito di applicazione), 840-ter (Forma e ammissibilità della domanda), 840-quater (Pluralità delle azioni di classe), 840-quinquies(Procedimento), 840-sexies (Sentenza di accoglimento), 840-septies (Modalità di adesione all’azione di classe), 840-octies(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti), 840-nonies (Spese del procedimento), 840-decies (Impugnazione della sentenza), 840-undecies (Impugnazione del decreto), 840-duodecies (Adempimento spontaneo), 840-terdecies (Esecuzione forzata collettiva), 840-quaterdecies (Accordi di natura transattiva), 840-quinquiesdecies (Chiusura della procedura di adesione), 840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva). A queste nuove disposizioni del codice si aggiungono anche le corrispondenti disposizioni di attuazione, con l’introduzione del titolo V-bis, sempre rubricato “Dei procedimenti collettivi”.

Ambito di applicazione e legittimazione ad agire

Il perno su cui si fonda l’azione di classe è la tutela dei diritti individuali omogenei. I diritti sono dei singoli, ma assumono una connotazione omogenea perché sono molti i soggetti che possono vantare le medesime posizioni di interesse, e le corrispondenti pretese risarcitorie, nell’ambito di rapporti giuridici analoghi. Insomma, la class action serve per tutelare i diritti di più soggetti o utenti nei confronti di uno stesso soggetto. I diritti restano pertanto individuali, ma il procedimento è collettivo, con il vantaggio, oltre di ripartire le spese legali, di aumentare la propria forza probatoria e processuale.

L’azione può essere promossa da un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti e sia iscritta nell’elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, oppure individualmente da ciascun componente della classe. L’azione è finalizzata all’accertamento della responsabilità e alla condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Destinatari dell’azione di classe possono essere imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve, come si vedrà in seguito, le disposizioni in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (class action pubblica). Norme particolari regolano la prosecuzione della causa nei confronti degli aderenti, quando al seguito di accordi transattivi vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti.

Il ricorso

La domanda si propone con ricorso al Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. Il rito è quello sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c. ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. L’ordinanza che decide sull’ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell’area pubblica del portale sopra indicato. Dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente; quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all’azione principale.

L’adesione all’azione di classe

L’adesione all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei può avvenire dopo che il Tribunale ha fissato il termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici. L’aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. Chi ha aderito dovrà però attendere dopo la pronuncia della sentenza per vedere accertati i propri diritti.

Le spese di nomina di un eventuale consulente tecnico d’ufficio, quanto all’obbligo di anticipare le spese e l’acconto sul compenso, sono poste a carico del resistente. Ai fini dell’accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Su istanza motivata del ricorrente, contenente l’indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al resistente l’esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità. Sono previste garanzie e specifiche misure a favore del resistente per tutelare la riservatezza di questo e di terzi. Quando la richiesta o l’ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l’obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell’incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.

Ferma restando l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.

La sentenza che accoglie o rigetta nel merito la domanda deve essere pubblicata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici entro 15 giorni dal deposito.

Effetti della sentenza di accoglimento

Con la sentenza che accoglie l’azione di classe, il tribunale:

– provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione tra quelle in elenco;

– accerta che il resistente ha leso diritti individuali omogenei e ne definisce i caratteri, specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti portatori di interessi individuali e omogenei;

– stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei;

– dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l’adesione all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei, nonché per l’eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell’art. 840-quinquies, comma 1;

– nomina il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;

– determina, ove necessario, l’importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.

Il rappresentante comune degli aderenti è pubblico ufficiale, e può essere revocato in ogni tempo dal giudice con decreto, dopo averlo sentito.

Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l’integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l’adesione; l’inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio.

Modalità di adesione all’azione di classe

In concreto, l’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici.

Tra i contenuti della domanda, segnaliamo la necessità di allegare la seguente attestazione: “Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri”. Inoltre, occorre anche allegare il conferimento al rappresentante comune degli aderenti del potere di rappresentare l’aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione. Altri contenuti sono i dati necessari per l’accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell’aderente e la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.

La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore. L’adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune.

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l’intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti

Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella sentenza di accoglimento per l’adesione all’azione di classe, il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi. Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande. Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione.

Azione inibitoria collettiva

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

L’azione, proponibile anche da soggetti associativi iscritti nell’elenco ministeriale, può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. La domanda si propone con le forme del procedimento camerale. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, determinare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento (art. 614-bis c.p.c.).

Sanzione penale in materia di autodichiarazioni

L’art. 3L. n. 31 del 2019 prevede che la sanzione penale prevista dall’art. 76 del testo unico documentazione amministrativa, (D.P.R. n. 445 del 2000) si applica anche alle attestazioni di cui all’art. 840-septies, comma 2, lett. g) c.p.c..

Entrata in vigore

Per l’entrata in vigore delle nuove norme sull’azione di classe bisognerà attendere dodici mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In questo lasso di tempo, il Ministero della giustizia si occuperà di adeguare i sistemi informativi per garantire le funzionalità del processo telematico.

I precedenti: class action consumeristica…

La class action è istituto già noto al nostro ordinamento. Il Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) la prevedeva a partire dal 2007, con l’introduzione dell’art. 140-bis ad opera dell’art. 2, comma 446L. n. 244 del 2007. Con la L. n. 31 del 2019, questa disciplina esce di scena, insieme a quella per l’inibitoria, perché sono abrogati gli artt. 139140 e 140-bis del codice del consumo.

…e class action pubblica

Nei confronti della Pubblica amministrazione, esiste invece uno strumento ad hoc, la class action pubblica, introdotta dal D.Lgs. n. 198 del 2009, in attuazione dell’art. 4L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Il reclamo, attivabile mediante ricorso al giudice amministrativo, che in detta materia esercita una giurisdizione esclusiva, è incentrato sul pregiudizio arrecato dall’inerzia della P.A., al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio. La legittimazione attiva è riconosciuta ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori, che possono agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici. La class action pubblica è fatta salva dalla L. n. 31 del 2019.

L. 12 aprile 2019, n. 31 (G.U. 18 aprile 2019, n. 92)

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