16/04/2019 – Polizia locale. Esibire un bastone estensibile con i propri colleghi può fare scattare la sospensione dal servizio.

Polizia locale. Esibire un bastone estensibile con i propri colleghi può fare scattare la sospensione dal servizio.

di STEFANO MANZELLI – Italia Oggi Sette – 15 Aprile 2019

Esibire un bastone estensibile con i propri colleghi può fare scattare la sospensione dal servizio. A prescindere dall’ uso effettivo dello strumento in attività esterne di istituto. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. civ. L, con l’ ordinanza n. 3316 del 5 febbraio 2019. Un operatore di polizia municipale è stato sospeso dal servizio per aver detenuto un bastone estensibile non previsto dal regolamento comunale. Contro questa severa misura punitiva l’ interessato ha percorso tutti i gradi di giudizio ma senza successo.

A parere degli ermellini è sintomatico di una grave violazione del regolamento avere a disposizione strumenti pericolosi come un bastone estensibile. Nell’ ambito della capacità di adempiere correttamente agli obblighi di servizio a parere del collegio va ricompreso il rispetto delle dotazioni di ordinanza trattandosi di regole delicate connesse allo svolgimento delle funzioni di polizia locale. In buona sostanza se un operatore di polizia non rispetta il regolamento sulle armi commette una grave violazione che può determinare effetti anche sulla sicurezza. Per questo motivo non importa se l’ agente ha sfoderato il bastone in servizio o solo in comando.

L’ amministrazione comunale può decidere di trasferire il servizio di recupero dei cani randagi e il trasporto pubblico locale in capo alla polizia municipale. Che deve solo prendere atto di questa scelta riorganizzativa e non può lamentarsi della decisione assunta. Lo ha evidenziato il Tar Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 148 del 4 febbraio 2019. Un piccolo comune ha deciso di modificare il suo assetto organizzativo trasferendo alla polizia locale la gestione del contratto di trasporto pubblico e il ricovero dei cani randagi. Contro questa determinazione il comandante della municipale ha proposto doglianze al collegio ma senza successo.

Nessuna disposizione normativa a parere del Tar impedisce di ampliare i compiti della polizia locale. E non è evidente alcuna antinomia tra la gestione dei contratti di trasporto pubblico e quelli di ricovero dei cani randagi. In buona sostanza a parere del collegio la polizia municipale può gestire tranquillamente anche il canile comunale e il servizio di trasporto pubblico locale. Anche se in precedenza i funzionari della municipale avevano indagato penalmente sulla gestione di questi servizi notiziando in tal senso la procura. Il comune può autorizzare un passo carrabile posizionato tra due condomini senza occuparsi nel dettaglio della effettiva proprietà delle porzioni di terreno a cui si accederà attraverso il nuovo accesso veicolare.

Lo ha chiarito il Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 1530 del 5 marzo 2019. Un condominio ha proposto doglianze contro l’ autorizzazione comunale che ha consentito al vicino di posizionare un passo carrabile sul proprio accesso laterale. Ma senza successo. A parere del collegio tutte le questioni civilistiche relative alla proprietà dell’ area a cui si accede mediante un passo carrabile sono irrilevanti per giudicare la regolarità di una concessione comunale di passo carraio. L’ art. 3 del codice stradale definisce infatti il passo carrabile come un accesso ad un’ area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli.

Nel caso sottoposto all’ esame del collegio è evidente che il passo carrabile si affaccia su un’ area ad uso pubblico molto traffica del centro di Roma. Per questo motivo, fatti sempre salvi i diritti dei terzi, è legittima l’ autorizzazione comunale rilasciata per l’ apertura di un passo carrabile su una strada ad uso pubblico.

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