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Abuso d’ufficio al dipendente comunale che non si astiene in presenza di un interesse proprio

I principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza del 4 aprile 2019.

Il G.i.p. presso il Tribunale di Verbania condannava un dipendente comunale alla pena di mesi sei di reclusione (convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria di Euro 45.000,00 di multa), oltre statuizioni in favore del Comune costituitosi parte civile, in relazione al reato previsto e punito dall’art. 323 Cod. pen., per avere l’imputato omesso “di astenersi in presenza di un interesse proprio” nella trattazione della pratica avviata dalla istante proprietaria, e di lui moglie, relativa al cambio di destinazione d’uso di un immobile, del quale era altresì usfruttuario, così “procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella sanatoria di fatto dell’edificio abusivo, omettendo di adottare i provvedimenti sanzionatori/ripristinatori di cui al D.P.R. 380 del 2001”.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione articolandolo su vari motivi.

Il primo profilo di doglianza concerne la dedotta violazione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., per via della “mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso la nomina di un perito visto l’ampio arco temporale proprio delle vicende inerenti l’immobile interessato (risalendo l’originaria richiesta di concessione edilizia al novembre 1979) e l’oggettiva complessità della normativa di riferimento, tanto a livello nazionale che regionale.

Il secondo profilo di censura attiene alla “insanabile illogicità e contraddittorietà della motivazione e, comunque, (alla) violazione dell’art. 521 c.p.p.”: il capo d’accusa – secondo la tesi difensiva – contiene la contestazione di due condotte fra loro inconciliabili, la violazione dell’obbligo di astensione non essendo all’evidenza compatibile con la mancata adozione dei provvedimenti del caso, che “ovviamente postula l’aver legittimamente partecipato proprio a quel procedimento amministrativo del quale si censura l’erronea partecipazione”.

Con il terzo motivo si è dedotta la violazione dell’art. 323 Cod. pen., per via dell’erronea applicazione della legge extrapenale, nonché del connesso obbligo di motivazione. In particolare, la Corte torinese avrebbe errato sia nel ritenere sussistente un obbligo di astensione a carico dell’imputato, laddove la comunicazione di cambio di destinazione d’uso, che è alla base dell’intero procedimento, non comportava alcun obbligo di attivazione di una procedura di controllo, sia nell’affermare l’esistenza di violazioni edilizio-urbanistiche del manufatto, asseritamente riconducibili ad “una erronea ricostruzione dei fatti” ed al “travisamento delle risultanze istruttorie”.

La Suprema Corte (Sez. VI) con sentenza n. 14950 del 4 aprile 2019 ha respinto il ricorso.

Relativamente al primo profilo di censura assorbente è il rilievo che, in ragione della natura che lo connota, che è quella di “un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice”, il mancato espletamento di un accertamento peritale non può mai essere addotto a fondamento della violazione di legge.

Inammissibile è stato considerato il secondo motivo di doglianza attinente al profilo dell’incompatibilità.

In proposito, la Corte ha innanzi tutto osservato come il dedotto profilo di illogicità e contraddittorietà della motivazione si risolve, invero, nella rappresentazione dei menzionati aspetti con riferimento alla formulazione del capo d’accusa: ne consegue che si è in presenza di un ipotetico profilo di nullità del decreto che dispone il giudizio, che avrebbe dovuto esser fatto valere nel rispetto dei termini di legge, essendo ampiamente tardiva la sua introduzione, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità.

Fermo quanto sopra, il Collegio ha voluto comunque puntualizzare che la contestazione cristallizzata nel capo d’imputazione è chiara nell’individuare la materialità della condotta illecita posta in essere dal prevenuto nell’aver istruito la pratica scaturita dalla comunicazione di cambio di destinazione d’uso a firma della moglie, “omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio (e del proprio congiunto)“, laddove la mancata adozione dei provvedimenti del caso è altrettanto chiaramente correlata all’ingiusto vantaggio patrimoniale in tal modo conseguito, appunto per effetto della loro omessa attivazione.

Corrette e lineari sono state considerate le argomentazioni del giudice d’appello in ordine alla confutata sussistenza dell’obbligo di astensione. Il conflitto di interessi in capo al ricorrente è talmente conclamato da rendere davvero superflua, per i giudici di legittimità, ogni annotazione in proposito. La difesa, del resto, di tanto necessariamente consapevole, ha inteso spostare il fulcro dell’attenzione sulla diversa questione dell’insorgere dell’obbligo medesimo, connesso alla necessarietà o meno dell’avvio di una pratica amministrativa, in dipendenza della comunicazione di cambio di destinazione d’uso di cui si è ripetutamente detto.

E’ tuttavia un fatto oggettivo che una pratica amministrativa, indebitamente gestita proprio dal ricorrente, sia stata avviata e tanto basterebbe a dar corpo all’obbligo di astensione a carico dell’imputato, la stessa difesa non avendo potuto negare, nel proprio ricorso, l’esistenza di un “residuale e generale potere di verifica” della conformità agli strumenti urbanistici esistenti del mutamento di destinazione che sia rappresentato dall’avente diritto, a nulla valendo il tentativo di sminuirne la significatività alla stregua del carattere facoltativo dello stesso (potere, “non dovere”).

La Corte ha voluto infine stigmatizzare la palese infondatezza dell’affermazione secondo cui il concreto esercizio di tale potere sarebbe giustificato solo da evidenti difformità valutabili ex ante: ciò di cui non è spiegata la supposta base normativa, avendo peraltro la Corte di appello già opportunamente sottolineato che, “in assenza di tale potere, … non avrebbe neanche alcun senso la previsione, quale indefettibile onere del privato, della previa comunicazione con specifica indicazione degli estremi del fabbricato, della tipologia di intervento e della sussistenza della compatibilità di quest’ultimo con gli strumenti urbanistici vigenti”.

Rodolfo Murra – (9 aprile 2019)

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