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I giudici contabili delineano le condizioni per la remunerazione degli incentivi tecnici per servizi e forniture

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 3/4/2019)

I giudici contabili affinano le regole e le condizioni per poter legittimamente corrispondere gli incentivi tecnici in presenza di appalti di sevizi e forniture. In modo particolare, all’indomani dell’intervento legislativo della Legge di Bilancio 2018 che ha finalmente sottratto dai limiti delle risorse decentrate gli incentivi tecnici, l’analisi è stata effettuata sulle condizioni cui sono soggetti gli incentivi relativi ai servizi e alle forniture, al fine di evitare indebite erogazioni da parte degli Enti locali. La Corte dei conti, Sezione regionale del Piemonte, con la deliberazione 19 marzo 2019, n. 25, detta una serie di condizioni obbligatorie per la remunerazione al personale di pendente in presenza di appalti di servizi e forniture.

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QUI Corte dei conti, Sezione regionale del Piemonte, deliberazione 19 marzo 2019, n. 25

“Comune di Verbania (VCO) – La necessità che l’affidamento di un appalto di servizi o di forniture sia preceduta da un’attività di programmazione e di progettazione rappresenta un’esigenza immanente nell’Ordinamento a prescindere dal valore del contratto. Sicché, seppur con strumenti più duttili e semplificati le stazioni appaltanti sono tenute a svolgere concretamente l’analisi dei bisogni onde procedere all’affidamento di appalti volti al soddisfacimento quali-quantitativo degli stessi. In assenza di programmazione e di una procedura comparativa non è possibile remunerare gli incentivi, è compromessa la stessa possibilità di determinare il valore del relativo fondo, diviene di fatto impraticabile la funzione di controllo e verifica intestata al direttore dell’esecuzione (alla cui nomina è subordinata, ex art. 113 comma II, la possibilità di remunerare le funzioni tecniche ivi tassativamente previste), sono impedite le “verifiche di conformità” che rappresentano le modalità attraverso cui il personale interno procede al controllo sull’avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati. In considerazione della natura sinallagmatica dell’incentivo assume autonomo rilievo, rispetto alla stipula del contratto, il momento di effettivo svolgimento dell’attività ed è necessario che sia avvenuto l’accantonamento delle risorse anche solo sulla scorta del dato normativo di cui al II comma dell’art. 113 del D.lgs.50 del 2016 ss.mm.ii. In assenza di un accantonamento, relativo almeno all’esercizio in cui si è svolta l’attività “incentivabile”, infatti, non è possibile impegnare ex post, ossia in un successivo esercizio, risorse riferibili ad obbligazioni già scadute in quanto di competenza dell’esercizio precedente. Tale operazione si configurerebbe elusiva del principio della competenza finanziaria potenziata, che impone di imputare gli impegni e gli accertamenti all’esercizio in cui viene a scadere l’obbligazione giuridicamente perfezionata, e che si configura come regola a garanzia dell’effettività del principio dell’equilibrio dinamico di bilancio elevato dall’art. 81 Cost. a principio di sana amministrazione.”

 

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