01/04/2019 – Il Decreto legislativo n. 33 del 2013 disciplinante l’accesso civico generalizzato non costituisce la regola generale e non si applica ai procedimenti di appalto delle pubbliche amministrazioni.

Il Decreto legislativo n. 33 del 2013 disciplinante l’accesso civico generalizzato non costituisce la regola generale e non si applica ai procedimenti di appalto delle pubbliche amministrazioni.

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Dietro front del Tar meneghino. I documenti afferenti ad un procedura di affidamento ed esecuzione di cui al d.lgs. 50 del 2016 sono sottoposti alla disciplina dell’art. 53 del medesimo decreto. Pertanto il Tar Milano, condividendo le osservazioni del difensore civico regionale e l’orientamento giurisprudenziale espresso da T.A.R. Emilia Romagna – Parma, n. 197/2018, ritiene che tali documenti restino esclusi dall’accesso civico c.d. “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 per essere eventualmente oggetto di richiesta di accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990.

 

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