30/08/2019 – Cambio del nome qualora la richiesta pervenga da una persona residente ed extracomunitaria.

Cambio del nome qualora la richiesta pervenga da una persona residente ed extracomunitaria.

Si chiedono indicazioni sulla normativa (ed eventuale giurisprudenza) relative a come si deve procedere per il cambio del nome qualora la richiesta pervenga da una persona residente ed extracomunitaria.
a cura di Simone Chiarelli
La vigente normativa (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – artt. 8494) prevedono specifici casi, procedure e adempimento per la modifica del cognome, del nome o di entrambi.
Il legislatore ammette casi tipici di motivazione della richiesta ma la domanda proposta ai sensi dell’art. 89D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 per il cambiamento del nome o del cognome, come chiarito alla giurisprudenza, può essere sostenuta anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale.
L’istanza è presentabile unicamente da cittadini italiani (residenti o meno nel territorio nazionale) mentre non è presentabile da cittadini stranieri. La disciplina descritta non è applicabile ai cittadini stranieri, soggetti alla normativa del loro stato di appartenenza (art. 24L. 31 maggio 1995, n. 218). Essi, pertanto, per cambiare, modificare od integrare il nome devono ottenere una attestazione rilasciata dal consolato di appartenenza dalla quale risulti che la vecchia e la nuova identità corrispondono alla stessa persona, e che l’identità corretta è quella nuova. Se la modifica del proprio nome/cognome è avvenuta nel Paese di origine, il cittadino dovrà innanzitutto farsi rilasciare dalle Autorità competenti del proprio Paese una dichiarazione con la quale si attesta che in base alla legge del paese sono stati cambiati i propri dati anagrafici, dichiarazione che dovrà poi essere legalizzata e tradotta in lingua italiana, oppure munita di apostille se il Paese di origine ha aderito alla Convenzione dell’Aja.
Se invece la modifica è avvenuta in Italia tale dichiarazione sarà rilasciata della Rappresentanza consolare straniera in Italia e la legalizzazione dovrà avvenire presso la Prefettura.

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