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Obblighi di pubblicazione concernenti i dirigenti in conformità alla delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019.

di Agostino Galeone
In data 31 luglio 2019 l’ANAC ha pubblicato la propria Delibera n. 586 del 26 giugno 2019 ad oggetto “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.”
Si evidenzia che la su citata delibera deve essere applicata immediatamente, sin dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della stessa ANAC.
Con la citata delibera l’Autorità modifica e integra la delibera 241/2017 e fornisce precisazioni sulla delibera 1134/2017 in merito ai criteri e alle modalità di applicazione dell’art. 14, comma 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs. 33/2013 alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all’art. 2-bis del medesimo decreto, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.
 
E’ utile premettere che :
  • l’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ai commi 1, 1bis e 1-ter, testualmente recita:
  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:
  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982,n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
 1-ter. Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
  • il Presidente dell’ANAC – in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I – quater, ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828, in merito all’applicabilità ai dirigenti delle su riportate disposizioni di cui alle lettera c) e f) – con comunicato del 7 marzo 2018 ritenne necessario sospendere l’efficacia della delibera dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013;
  • l’ANAC, con delibera dell’8 marzo 2017, n. 241, ha emanato le «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»;
  • l’ANAC, con delibera 8 novembre 2017, n. 1134  ha adottato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
  • la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, ha ritenuto legittima costituzionalmente la disposizione di cui alla predetta lettera c) del comma 1, del prefato art. 14, mentre ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”;
 
Con la delibera n. 586/2019 de qua l’ANAC, al fine di fornire alle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 certezze sulla corretta applicazione dell’art. 14 del medesimo decreto, ha ritenuto necessario adeguare i propri provvedimenti alla predetta sentenza della Consulta, revocando la sospensione di cui alla delibera n. 382/2017 e superando il comunicato del suo Presidente del 7 marzo 2018, nonché fornire precisazioni in ordine alle indicazioni contenute nella delibera n. 241/2017 e nella delibera n. 1134/2017.
 
In sintesi, alla luce del quadro normativo e della pronuncia della Corte Costituzionale, l’ANAC con delibera n. 586/2019 ritiene necessario :
  • revocare la sospensione della delibera n. 241/2017 operata con delibera n. 382/2017 con riferimento alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co. 1 lett. c) e f) e del co. 1-ter d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici;
  • superare le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 marzo 2018;
  • dare le seguenti conseguenti indicazioni operative sull’ambito di applicazione della normativa, modificando e integrando, a tal fine, la delibera n. 241/2017 e precisando alcuni aspetti della delibera n. 1134/2017 con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali:
  • ambito di applicazione della lettera c) del comma 1 dell’art. 14 d.lgs. 33/2013
La lett. c) dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 – come già previsto dalla delibera n. 241/2017, di cui si conferma la piena operatività – trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione.
L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.
La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento
  • ambito di applicazione della lettera f) del comma 1 dell’art. 14 d.lgs. 33/2013
Sulla base della prefata sentenza e delle proprie considerazioni l’ANAC è dell’avviso che i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale.
Le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell’Autorità 241/2017 (par. 1 – “Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida”).
Al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte Costituzionale, l’ANAC ritiene indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 (segretari generali, dirigenti generali e gli incaricati di funzioni dirigenziali dei Ministeri) indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo (si pensi ad esempio al regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero integrando, ove necessario, l’organigramma) quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali.
L’ANAC ritiene necessario, sia per esigenze di trasparenza e sia consentire alla stessa ANAC di poter svolgere la propria attività di vigilanza, che tale atto organizzativo sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti.
  • applicazione del comma 1-ter del comma 1 dell’art. 14 d.lgs. 33/2013
E’ tuttora vigente la disposizione di cui all’art. 14. comma 1-ter del d.lgs. 33/2013, secondo cui i dirigenti sono tenuti a comunicare all’amministrazione presso cui prestano servizio l’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, in quanto la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Resta, quindi, confermato quanto previsto al par. 3 – Obbligo di comunicazione per i dirigenti della delibera 241/2017, il quale importo complessivo deve essere pubblicato dall’amministrazione di appartenenza sul proprio sito istituzionale.
 
  • casi specifici
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Autorità ritiene di dover precisare alcune indicazioni fornite con la delibera 241/2017 e con la delibera 1134/2017 con riguardo a casi specifici e alle rispettive disposizioni applicabili di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013.
 
soggetti tenuti all’obbligo di dichiarazione
lettere
da a) a f)
lettere
da a) a e)
Uffici di diretta collaborazione :
 
 
Dirigenti “apicali” posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali (generali e non)
si
===
Dirigenti di seconda fascia o equiparati
===
si
Responsabili e capi degli uffici di diretta collaborazione
===
si
Dirigenti generali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento
===
si
Dirigenti nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
===
si
Titolari di posizioni organizzative :
 
 
di livello dirigenziale, qualora svolgono compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non
si
===
di livello dirigenziale, qualora non svolgono i predetti compiti
===
si
di livello non dirigenziale
===
si
Dirigenti scolastici
===
si
Dirigenti sanitari :
 
 
i dirigenti del SSN che rivestono le posizioni elencate dall’art. 41, co. 2 d.lgs. 33/2013, ossia il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non (“dirigenti apicali”)
si
===
i dirigenti di strutture semplici
===
si
i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono alcuna delle posizioni indicate all’art. 41, co. 2
non si applica l’art. 14
Dirigenti negli Enti e società in controllo pubblico e negli enti di diritto privato ex art. 2-bis, comma 2, lett, b) e c) del d.lgs. 33/2013 :
 
 
Direttori generali
si
===
Dirigenti ordinari
===
si
Dirigenti negli Enti pubblici economici :
 
 
Direttori generali
si
===
Dirigenti ordinari
===
si
 
 
Pubblicazione dei dati pregressi
Premesso che l’ANAC aveva sospeso, con la propria delibera n. 382/2017,  l’applicazione soltanto delle disposizioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1 dell’art. 14 delle, le amministrazioni e gli altri enti che avessero sospeso le relative pubblicazioni, devono procedere alla pubblicazione di tutti i dati, nei termini indicati nella presente delibera, anche per il periodo pregresso.
 
Attività di vigilanza dell’ANAC
L’ANAC inizierà a svolgere l’attività di vigilanza sugli obblighi in questione a decorrere dal 30 ottobre 2019, ossia decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione – 31 luglio 2019 – della delibera n. 586/2019  sul sito dell’Autorità.
 

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