06/08/2019 – Licenziamento Pubblico Impiego 2019: patteggiamento non salva il dipendente?

Licenziamento Pubblico Impiego 2019: patteggiamento non salva il dipendente?

lentepubblica.it • 5 Agosto 2019
Licenziamento Pubblico Impiego 2019: patteggiamento non basta a salvare il dipendente pubblico dall’estrema sanzione disciplinare? A fornire chiarimenti è la sentenza della Corte di cassazione n. 20721/2019.

Licenziamento Pubblico Impiego 2019 e patteggiamento. Nel caso in esame, dopo la sentenza penale di patteggiamento per i reati di turbativa d’asta e corruzione, pronunciata dal Tribunale di Pescara, a carico di un dipendente comunale, istruttore del settore lavori pubblici, l’ente locale decideva di licenziarlo. E così allora il dipendente aveva deciso di appellarsi e ricorrere contro il procedimento disciplinare da parte del proprio Comune. E il caso è giunto fino alla Cassazione.
Licenziamento Pubblico Impiego 2019: pattegiamento non salva il dipendente?
A questo punto a fare chirezza è la sentenza di merito della Corte di cassazione n. 20721/2019.
I giudici hanno confermato il principio di diritto richiamato dalla corte d’appello. E hanno altresì aggiunto che “Il riferimento generico della norma ad una “sentenza di condanna” ed il fatto che l’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, stabilisca che salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”, rende testualmente ineludibile il riconoscimento del predetto effetto di giudicato.
A fronte di tale chiaro orientamento normativo non vi è ragione di trasporre, sul piano disciplinare, distinguo e varianti fondate sulle caratteristiche intrinseche della sentenza di c.d. patteggiamento, che sono proprie dell’ambito penale inteso in senso stretto.
La Sentenza, infine, sottolinea anche che la sostituzione di componenti dell’Upd (Ufficio Procedimenti Disciplinari) nel corso del procedimento disciplinare, per ragioni di opportunità o incompatibilità, non determina alcuna violazione di norme imperative, a meno che ciò non incida sul principio di terzietà o sul diritto di difesa.

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