Tratto da: giustizia-amministrativa.it

Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Misure ripristinatorie – Vaglio di proporzionalità – Applicazione

Le misure ripristinatorie si caratterizzano per il fatto che attengono al bene e non al reo.

Si applicano anche a chi si trovi in una data relazione giuridica con la cosa, in qualità di attuale proprietario dell’immobile, a differenza della sanzione intrinsecamente afflittiva che si applica nei confronti dell’autore della violazione, in considerazione della sua funzione general e special preventiva, e richiede pertanto l’elemento psicologico nel relativo autore.

Il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi non sulla responsabilità dell’autore dell’illecito, ma sulla correttezza ed adeguatezza della misura ripristinatoria adottata rispetto a tali parametri euronitari.

La natura dispositiva del relativo giudizio impone tuttavia alla parte di fornire almeno un principio di prova della situazione eccezionalmente necessitata riferita al solo diritto di abitazione, da valutare sulla base dei medesimi fattori indicati dalla giurisprudenza ordinaria, ma tenendo altresì conto della incidenza dell’illecito non solo sulle regole di buon governo del territorio, ma anche su quelle a tutela di altri interessi pubblici, di eguale rilievo costituzionale, come la tutela del paesaggio.

Di qui l’effettiva importanza in astratto di un vaglio di proporzionalità della relativa previsione rispetto all’interesse pubblico che con la stessa si intende proteggere (1).

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