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Edilizia e urbanistica – Sanzioni – Principio di irretroattività

Vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio di legalità e del tempus regit actum e, quindi, i regimi repressivi dell’attività edilizia non assentita nelle forme di legge, per come via via “rafforzati” nella legislazione succedutasi nel tempo, valgono per il futuro (art. 11 disp. prel. c.c.) e non già per le opere realizzate antecedentemente alla loro introduzione (principio di irretroattività); ciò coerentemente alla natura amministrativa sanzionatoria di siffatte misure repressive (art. 25, comma 2, Cost.; artt. 1 e 12 legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 2, comma 1, c.p.). (1).

(1) Conformi: Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5158

T.a.r. per la Puglia, sezione III, 7 luglio 2026, n. 861 – Pres. Blanda, Est. Ieva

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