tratto da lavoripubblici.it a cura si Vito Antonio Bonanno

Le nuove regole contabili per i lavori pubblici tra accelerazione della spesa, progettazione e vincoli temporali

La Legge di Bilancio 2026 ha esteso a tutti gli appalti di lavori pubblici di importo sotto soglia le stesse regole sulla formazione e conservazione delle risorse finanziarie accantonate nel fondo pluriennale vincolato vigenti fino ad oggi per gli interventi di importo superiore alla soglia per l’affidamento diretto, con l’evidente obiettivo di garantirne la tempestiva realizzazione, accelerando il processo di spesa anche per gli interventi più piccoli.

Fondo Pluriennale Vincolato: le modifiche nella Manovra 2026

Il comma 660 dell’art. 1, della Legge n. 199 del 30.12.2025 aggiunge, infatti, al paragrafo 5.4.9. dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 i seguenti capoversi:

«Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».

Per effetto della novella, dunque, viene introdotto un regime differenziato dal punto di vista contabile a seconda che l’importo dei lavori sia sopra o sotto soglia. La prima conseguenza della riforma riguarda i lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro per i quali si applicheranno le stesse regole vigenti per tutti i lavori sotto soglia, con la conseguenza che il mancato affidamento diretto o la mancata sottoscrizione del contratto di appalto entro la fine dell’esercizio non comporterà più che le risorse stanziate debbano necessariamente confluire, secondo la regola generale del principio della competenza finanziaria potenziata, tra le economie di bilancio da rappresentare contabilmente nel risultato di amministrazione tra le voci dell’avanzo vincolato, destinato o nella parte disponibile (a seconda della fonte del finanziamento), ma possono essere mantenute nel fondo pluriennale vincolato (FPV), secondo la speciale disciplina prima vigente per i lavori pubblici oggetto di programmazione nell’ambito del piano triennale. La novella, tuttavia, introduce un doppio canale per la formazione del FPV in materia di lavori pubblici, sulla base dell’importo sopra o sotto soglia dei lavori da realizzare, innovando alla disciplina previgente che trovava uniforme applicazione a tutti i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.

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