Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Inefficacia – Esecuzione in forma specifica – Impossibilità – Compensazione per equivalente – Natura
Pur a fronte dell’espresso richiamo testuale al risarcimento del danno, alla luce della giurisprudenza comunitaria, la compensazione per equivalente descritta dall’art. 124 c.p.a. assume i contorni di una forma di «adempimento per equivalente» assimilabile più alla garanzia che ad un modello di responsabilità. (1).
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione in forma specifica – Impossibilità – Ottemperanza per equivalente – Natura
L’art. 112, comma 3, c.p.a. declina una forma di «ottemperanza per equivalente» giacché il testo normativo non opera un diretto richiamo ai modelli risarcitori, ma appare assimilabile alla disciplina codicistica delle vicende dell’obbligazione e segnatamente a quanto disposto dall’art. 1256 c.c. che contempla un’ipotesi di estinzione (non satisfattoria) dell’obbligazione qualora la prestazione divenga impossibile per causa non imputabile al debitore sia per un fatto materiale (es. distruzione della cosa da consegnare) sia per un impedimento giuridico (il c.d. factum principis). (2).
(1) Conformi: Corte di giustizia UE, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz c. Strabag AG, ove si evidenzia come la responsabilità della P.A., in tale materia, sia di natura oggettiva e senza colpa, dovendosi escludere qualsiasi indagine sull’elemento soggettivo dell’autorità che ha violato la legalità comunitaria.
(2) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2 (oggetto della News U.S. n 68 del 2017 nonchè in Foro it., 2017, III, 433).