tratto da biblus.acca.it

Il Primo Cittadino di un comune della provincia di Napoli ha chiesto chiarimenti in merito al perimetro applicativo dell’art. 45 del Codice di Contratti Pubblici, gli incentivi alle funzioni tecniche. Nello specifico, ha chiesto se è legittimo includere tra i beneficiari anche la particolare categoria dei dipendenti rientranti negli uffici di staff degli organi politici, ai sensi dell’art. 90 del TUEL. Il Comune ha riferito che il personale staff di supporto è assunto a tempo determinato, quindi rientrerebbe nel nuovo ambito di applicazione dell’art. 45 del Codice, così come modificato dal Decreto Infrastrutture, che ha introdotto il concetto di “personale dipendente” dell’Ente.

La Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania – con la deliberazione n. 216/2025/PAR, ha stabilito che il personale assunto ai sensi dell’articolo 90 del testo unico degli enti locali non può essere incluso nei gruppi di lavoro che beneficiano degli incentivi tecnici previsti dall’articolo 45 del D.lgs. 36/2023 e dal relativo allegato I.10, dato che le funzioni remunerabili riguardano esclusivamente attività di carattere gestionale (programmazione, progettazione, direzione lavori, collaudo e altre prestazioni tecniche), compiti riconducibili alle funzioni dirigenziali o ai responsabili di servizio.

L’articolo 90 del TUEL, invece, vieta espressamente lo svolgimento di funzioni gestionali anche nel caso in cui sia riconosciuto al personale di staff il trattamento stipendiale dirigenziale. La norma, nel prevedere la possibilità per gli enti locali di istituire con regolamento tali uffici li pone “alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge” escludendo la possibilità di effettuare l’attività gestionale anche nel caso in cui, nel contratto collettivo di lavoro, il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale.

In definitiva, la Corte ha escluso la possibilità di assegnare al personale politico compiti tecnico-gestionali o di riconoscere loro incentivi correlati.

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