Cosa accade quando sono liquidabili nel medesimo anno solare sia gli incentivi dovuti ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis) sia gli incentivi previsti dal vigente art. 45 D.Lgs. 36/2023? A dare una risposta a questo quesito e ad altri è la Corte dei Conti della Campania con la deliberazione 125/2025.
Le domande poste all’Ente
In particolare i quesiti sono 4:
- Nel caso in cui vengano liquidati contemporaneamente incentivi maturati secondo l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e quelli maturati sotto la disciplina del D.Lgs. 36/2023, si può considerare il reddito annuo lordo del dipendente, nella sua interezza (100%), come tetto massimo per il pagamento degli incentivi previsti dal D.Lgs. 36/2023?
- Anche quando vengono liquidati nello stesso periodo incentivi riferiti al nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), il limite del 50% della retribuzione annua lorda del dipendente continua ad applicarsi agli incentivi maturati secondo l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016?
- Per l’anno 2023, il reddito annuo lordo del dipendente deve essere preso integralmente a riferimento per determinare i limiti di liquidazione degli incentivi maturati sotto entrambe le normative — 50% per quelli derivanti dal D.Lgs. 50/2016 e 100% per quelli maturati secondo il D.Lgs. 36/2023 — anche se quest’ultimo è entrato in vigore solo dal 1° luglio 2023?
- Per gli anni successivi al 2023, ai fini della liquidazione degli incentivi maturati rispettivamente sotto il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 36/2023, il reddito annuo lordo del dipendente deve continuare ad essere considerato nella sua totalità, con l’applicazione dei relativi limiti del 50% e del 100%?
L’Ente sottolinea che l’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 si applica esclusivamente agli incentivi relativi a procedure avviate dopo il 30 giugno 2023 e ad attività svolte successivamente a tale data. Per le attività precedenti, continua a valere l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, con il limite del 50% del trattamento economico annuo lordo e con riferimento alle tipologie di attività definite dalla normativa previgente. La distinzione tra entrata in vigore (1° aprile 2023) ed efficacia giuridica (1° luglio 2023) del nuovo codice dei contratti è regolata dagli articoli 226 e 229 del D.Lgs. 36/2023. Dal 1° luglio 2023 il D.Lgs. 50/2016 risulta abrogato, restando applicabile solo ai procedimenti già avviati entro quella data.
In assenza di specifiche disposizioni transitorie riferite all’art. 45, le nuove norme sugli incentivi tecnici si applicano solo a partire dal 1° luglio 2023, senza possibilità di estensione retroattiva.
Il D.Lgs. 209/2024 ha ulteriormente chiarito e modificato la disciplina: da un lato ha introdotto il nuovo art. 226-bis, che rende facoltativa la sostituzione degli allegati tramite regolamento; dall’altro ha abrogato la previsione per cui l’allegato I.10 (con l’elenco delle attività incentivabili) sarebbe decaduto con l’adozione di un regolamento attuativo.
Pertanto, dal 31 dicembre 2024, data di pubblicazione del D.Lgs. 209/2024, l’allegato I.10 mantiene valore di fonte primaria, continuando a disciplinare le attività incentivate anche in assenza del regolamento sostitutivo.
Le risposte dell’Ente
Le 4 risposte date dall’Ente sono le seguenti:
- Risposta al Quesito n. 1
Sì, il limite per l’erogazione degli incentivi maturati ai sensi del D.Lgs. 36/2023 è pari al 100% della retribuzione annua lorda del dipendente, anche se nello stesso anno si liquidano incentivi riferiti al D.Lgs. 50/2016 (art. 45, comma 4, del nuovo codice, applicabile alle attività svolte dal 1° luglio 2023). - Risposta al Quesito n. 2
Sì, per gli incentivi maturati prima del 1° luglio 2023, sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016, resta valido il limite del 50% del trattamento economico annuo lordo. Ciò in base al principio giuridico “tempus regit actum”, secondo cui si applica la normativa vigente al momento in cui l’attività è stata svolta, indipendentemente dalla data di liquidazione. - Risposta al Quesito n. 3
Sì, per l’anno 2023 si devono considerare due regimi distinti:- incentivi maturati fino al 30 giugno → limite del 50% (D.Lgs. 50/2016);
- incentivi maturati dal 1° luglio in poi → limite del 100% (D.Lgs. 36/2023).
In entrambi i casi, il reddito annuo lordo del dipendente va considerato per intero come base di calcolo, con l’applicazione dei rispettivi limiti in proporzione al periodo di maturazione dell’incentivo.
- Risposta al Quesito n. 4
Sì, a partire dal 2024 e per gli anni successivi, si applicherà solo il D.Lgs. 36/2023, che ha integralmente sostituito il precedente codice.
Pertanto, il limite massimo degli incentivi liquidabili sarà pari al 100% del trattamento economico annuo lordo, comprensivo di tutti gli emolumenti maturati nell’anno (fissi e variabili), esclusi altri incentivi tecnici
Eventuali eccedenze rispetto al limite non si possono distribuire né riutilizzare negli anni successivi, ma restano acquisite al bilancio dell’ente.