tratto da biblus.acca.it

Il TAR Emilia Romagna richiama la definizione dettata dalla giurisprudenza di “servizio di natura intellettuale”, alla base della deroga di indicazione in offerta dei costi della manodopera.

Se non si tratta di un appalto di servizio intellettuale, i concorrenti sono tenuti a dichiarare, separatamente, i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale, pena l’esclusione dalla gara.

È l’importante principio ribadito dal TAR Emilia Romagna che, nella sentenza  n. 317/2025 ha accolto il ricorso ammettendo che aggiudicataria dell’appalto di un servizio di accoglienza e promozione turistica doveva essere esclusa dalla gara per non aver dichiarato in offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale.

Costituisce servizio di natura intellettuale, secondo la giurisprudenza, quello che:

  • ha a oggetto prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale;
  • richiede in capo a chi le esegue un patrimonio di conoscenze tecnico-specialistiche;
  • costituisce l’ideazione di soluzioni o l’elaborazione di pareri non standardizzati bensì differenziati caso per caso.

Secondo il TAR è irrilevante che legge di gara non stabilisca nulla al riguardo.

L’articolo 108, comma 9 del d.lgs.36/2023, norma posta a salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori, eterointegra la lex specialis di gara, rendendo vigente e cogente l’obbligo anche ove non espressamente previsto.

La disposizione che fissa tale obbligo dichiarativo è sufficientemente chiara per gli operatori professionali, i quali dunque non possono invocare la buona fede o l’affidamento, salvo che non sia oggettivamente impossibile al concorrente adempiere all’obbligo medesimo.

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