tratto da biblus.acca.it

La Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità tra appaltatore e committente in caso di danni a terzi: responsabilità contrattuale, extracontrattuale e per custodia.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11857 del 6 maggio 2025, ha fatto chiarezza sul tema della responsabilità che può gravare sul committente e sull’appaltatore in caso di danni provocati a terzi durante l’esecuzione di un’opera edilizia privata.

La Corte ha delineato le possibili forme di responsabilità che possono ricadere sul proprietario dell’immobile che affida i lavori:

  • Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.): sussiste quando il committente interviene direttamente nell’attività dell’appaltatore oppure omette i necessari controlli sull’andamento dei lavori;
  • Responsabilità oggettiva per custodia (art. 2051 c.c.): può configurarsi se il committente, in quanto custode del bene, non prova che il danno sia stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, imputabile esclusivamente all’appaltatore;
  • Responsabilità contrattuale (art. 1662 c.c.): emerge qualora il committente non verifichi il corretto svolgimento dei lavori da parte dell’appaltatore.

La regola generale stabilita dalla Corte prevede che il soggetto responsabile per i danni a terzi, durante l’esecuzione dell’opera, sia l’appaltatore, in quanto autonomo nell’organizzazione e nella conduzione dei lavori. Tale autonomia esclude, di norma, l’applicabilità dell’art. 2049 c.c. al committente. Tuttavia, questo principio trova delle eccezioni:

  • se il committente interferisce concretamente nella gestione dell’opera o non adempie ai suoi doveri di controllo, può essere ritenuto responsabile in via concorrente o persino esclusiva (cfr. Cass. civ. 29 ottobre 1997, n. 10652);
  • se l’appaltatore è autonomo, ciò non solleva automaticamente il committente dalla responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., a meno che non dimostri che il danno è stato causato esclusivamente dal comportamento dell’appaltatore, considerato evento fortuito imprevedibile e inevitabile. In caso contrario, può essere chiamato a rispondere, e se condannato, può rivalersi sull’appaltatore.

Riguardo alla responsabilità per custodia, la Suprema Corte ha richiamato le Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. 30 giugno 2022, n. 20943), evidenziando che si tratta di una forma oggettiva di responsabilità: il danneggiato deve soltanto provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre spetta al custode dimostrare che il danno è derivato da causa fortuita. La giurisprudenza ha anche stabilito che il committente non può essere ritenuto responsabile per custodia se il danno deriva unicamente dalle modalità con cui i lavori sono stati eseguiti. In altri casi, tuttavia, è stata riconosciuta la responsabilità del committente ai sensi degli artt. 840 e 2053 c.c., soprattutto in relazione a danni causati da escavazioni o interventi sul proprio suolo o sottosuolo.

In definitiva, il giudizio sulla responsabilità del committente non può essere automatico: è necessario valutare in concreto il livello di coinvolgimento e di controllo esercitato sull’opera, al fine di evitare future richieste risarcitorie da parte di terzi.

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