tratto da dgt.mef.gov.it

Ordinanza del 16/02/2025 n. 3913/5 – Corte di cassazione

Anche gli edifici collabenti godono dell’agevolazione “prima casa”.

Gli immobili collabenti (categoria catastale F/2), al pari di quelli in corso di costruzione o da ultimare, usufruiscono della c.d. agevolazione ICI/IMU “prima casa” prevista, in combinato, dall’art. 1 e dalla nota II bis della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, purché destinati ad abitazione non di lusso. La potenzialità abitativa non è esclusa dall’accentuato livello di degrado del cespite e dalla conseguente impotenza reddituale, dovendosi piuttosto avere riguardo all’oggettiva funzionalizzazione rispetto all’esigenza abitativa di chi lo acquista, ancorché la caratteristica dell’abitabilità non sia ancora attuale al momento della compravendita. Una diversa interpretazione risulterebbe incoerente con la ratio legis di favorire l’acquisizione di case da adibire a prima abitazione da parte di soggetti che ne sono sprovvisti.
La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza del ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano equiparato l’immobile collabente della contribuente (obiettivamente destinato ad abitazione come risultava dalle clausole contrattuali) a quelli in costruzione ai fini della fruibilità del beneficio fiscale. L’agenzia delle entrate, invece, aveva negato l’agevolazione fiscale per l’inidoneità assoluta ed oggettiva dell’immobile a essere utilizzato per fini abitativi a causa della condizione di inagibilità. 

Testo integrale dell’ordinanza

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