La Stazione Appaltante non può operare indebite commistioni tra le regole che presidiano lo svolgimento delle procedure aperte e quelle che invece regolano gli affidamenti diretti bypassando i rilevanti correttivi alla originaria disciplina codicistica di cui all’art. 41 che il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto in materia di equo compenso.
Inoltre, non si applica ai servizi di architettura e ingegneria il criterio del minor prezzo per i servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
È quanto chiarisce l’ANAC nella delibera n. 167 del 30 Aprile 2025 intervenendo sul complesso caso di un ente che ha deciso di procedere con l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria mediante procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 36/2023, con importo a base d’asta inferiore alla soglia dei 140.000 euro e criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’articolo 108, del D.Lgs. 36/2023.
La scelta ha comportato l’inevitabile difficoltà di individuare la normativa applicabile in tema di offerte anomale e di equo compenso che apparentemente non contempla tale ipotesi.
L’autorità anticorruzione ritiene che l’operato della Stazione appaltante non sia conforme alle disposizioni normative concernenti le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e alla relativa valutazione di congruità delle offerte ai sensi degli articoli 41, comma 15-bis, ter e quater, 50, comma 1, lett. b), 54, 71 e 108 del d.lgs. n. 36/2023 e che pertanto la gara oggetto di contestazione debba essere annullata in autotutela e dato avvio ad una nuova procedura selettiva in conformità alle indicazioni contenute nel presente parere e alle correlative disposizioni normative richiamate.
L’ANAC precisa che le opzioni normative a disposizione dell’Ente fossero due:
- affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b) con criterio del prezzo più basso e applicazione della riduzione del corrispettivo determinato secondo le modalità dell’Allegato I.13 del Codice nella misura massima del 20%;
- procedura aperta ai sensi dell’articolo 71, con utilizzazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e applicazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 15-bis e ter in ordine, rispettivamente, alla concreta applicazione del principio dell’equo compenso negli appalti pubblici e all’eventuale, ulteriore valutazione dell’anomalia dell’offerta secondo principi e criteri espressamente previsti nella lex specialis di gara.
Nel caso in esame, la stazione appaltante ha legittimamente scelto la gara a procedura aperta, una soluzione possibile, anche al di sotto della soglia dei 140mila euro, se «non censurabile per manifesta illogicità, incongruità, sproporzione o palese travisamento dei fatti», come precisa l’Anticorruzione.
Tuttavia una volta scelta la procedura aperta, la stazione appaltante avrebbe dovuto seguire le regole che contraddistinguono la procedura scelta, ossia quella aperta, e quindi non avrebbe potuto utilizzare il criterio del prezzo più basso per la scelta dell’operatore economico. Era, invece, inevitabile l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e non criterio del prezzo più basso) con verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 15-bis e comma 15-ter del Codice. Dunque, il 65% dell’importo a base d’asta andava considerato fisso e il restante 35% poteva essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
In merito al secondo punto, neppure il fugace richiamo, contenuto nel Disciplinare di gara, all’art. 108, comma 3, il quale prevede la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, può giustificare la scelta della Stazione appaltante di applicare tale criterio di aggiudicazione, stante l’impossibilità di classificare i servizi di ingegneria e architettura e, nella specie, quello del Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE), come servizio standardizzato, né tantomeno quale servizio “le cui condizioni sono definite dal mercato”, posto che può essere considerato “servizio standardizzato” solo quello che per sua natura, ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità, come mera ripetizione di una attività sempre identica a sé stessa che non richiede mai l’elaborazione di soluzioni personalizzate.