Gli ambiti tematici richiesti per la formazione del personale nella fase di esecuzione dei contratti pubblici, inclusi i requisiti per la qualificazione e l’utilizzo del BIM.
Con atto amministrativo del 2 luglio 2025, ANAC fornisce indicazioni dettagliate circa la valutazione del requisito relativo alla formazione e all’aggiornamento del personale, come previsto dalla tabella C dell’allegato II.4 al Codice per la qualificazione delle stazioni appaltanti nella fase di progettazione e affidamento, nonché dalle tabelle C-bis e C-ter per quanto riguarda la fase esecutiva.
Nello specifico, il Correttivo ha apportato modifiche al Codice, riguardanti il requisito della formazione e dell’aggiornamento del personale nell’ambito della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Le novità introdotte si applicano sia alla qualificazione per le fasi di progettazione e affidamento, sia a quella relativa alla fase esecutiva.
Da un lato, il Correttivo interviene sul sistema di accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare corsi di formazione da parte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, estendendo la possibilità di accreditamento anche ad enti pubblici e privati con finalità di lucro. Dall’altro lato, introduce specifici requisiti legati alla qualificazione nella fase esecutiva.
In particolare, per quanto concerne il requisito della formazione, sono stati stabiliti – in base al livello di qualificazione – i quantitativi minimi di ore che almeno un dipendente, coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ogni contratto superiore alla soglia di qualificazione, deve aver completato nel corso del 2024 oppure dovrà completare entro dodici mesi dalla data di presentazione della richiesta di qualificazione da parte della stazione appaltante.
Qualificazione nella fase di progettazione e affidamento
Per quanto riguarda il criterio relativo al “sistema di formazione e aggiornamento del personale”, indicato nella Tabella C dell’Allegato II.4 del D.lgs. 36/2023, ai fini dell’attribuzione del punteggio rileva la formazione svolta nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento. Con riferimento alle istanze presentate per il periodo di qualificazione successivo al 30 giugno 2025, si precisa che, a partire dal 1° gennaio 2025, saranno considerati validi esclusivamente i corsi di formazione erogati da soggetti pubblici o privati accreditati attraverso il sistema gestito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).
Per quanto riguarda, invece, la formazione svolta prima del 1° gennaio 2025, sarà comunque riconosciuta ai fini della valutazione del punteggio, anche se realizzata da enti non ancora accreditati SNA, tenuto conto che il sistema di accreditamento sarà operativo solo a partire da novembre 2024.
Qualificazione per la fase di esecuzione
Il requisito della formazione previsto nelle tabelle C-bis e C-ter del Codice richiede, per ogni contratto sopra soglia, un numero minimo di ore di formazione svolte da almeno un responsabile della fase esecutiva. Le ore devono essere completate nel 2024 o entro 12 mesi dalla domanda di qualificazione.
Sono previste 2 modalità per soddisfare il requisito:
- formazione già completata al momento della domanda;
- impegno a completarla entro 12 mesi dalla richiesta (valido solo fino al 1° gennaio 2025, data di avvio del sistema di qualificazione esecutiva).
I corsi svolti prima della domanda sono validi, purché pertinenti. Dall’entrata in vigore del sistema di accreditamento SNA (da novembre 2024), saranno ammessi solo corsi erogati da enti accreditati. Prima di tale data, saranno validi anche corsi non accreditati, se coerenti con i temi indicati.
Ambiti tematici della formazione per la fase di esecuzione
Ai fini della qualificazione nella fase esecutiva (tabelle C-bis e C-ter dell’Allegato II.4), i corsi di formazione devono riguardare, in relazione ai contratti pubblici, almeno l’ambito dell’esecuzione contrattuale. I temi principali includono:
- stipula e avvio del contratto;
- ruolo del direttore dell’esecuzione;
- gestione di varianti, subappalti, sospensioni, proroghe e risoluzioni;
- collaudo e verifica di conformità;
- digitalizzazione del ciclo contrattuale;
- utilizzo di piattaforme digitali, fascicolo virtuale e BDNCP.
Per i livelli intermedio e avanzato, sono valutabili anche corsi su:
- contabilità dei lavori;
- anticorruzione in fase esecutiva;
- metodi alternativi di risoluzione delle controversie;
- analisi economico-finanziaria e gestione dei rischi;
- sostenibilità e ciclo di vita dell’appalto;
- simulazioni e casi pratici.
In ambito BIM (Building Information Modeling), richiesto per i settori “lavori” nei livelli L2 e L1, la formazione deve trattare:
- norme e standard BIM;
- ciclo di vita di un progetto BIM;
- principi base della modellazione.
Infine, sono ritenuti validi anche i corsi svolti per la fase di affidamento, purché contengano moduli specifici sull’esecuzione con la durata minima prevista dalle tabelle normative.