L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in forza dell’articolo 222, comma 3, lettere c) e d) del D.lgs. 36/2023, può segnalare al Governo e al Parlamento, tramite specifici atti, situazioni particolarmente rilevanti di mancato rispetto o di applicazione impropria della normativa di riferimento. Può inoltre avanzare proposte di modifica della disciplina vigente quando ciò risulti necessario.
Con l’atto di segnalazione n.4 de dell’11 novembre 2025, ha rilevato delle criticità sul sistema di qualificazione degli operatori economici e sull’attività delle SOA.
Quali sono le 3 criticità riscontrate da ANAC?
Conflitto normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice
La prima questione da evidenziare concerne il difetto di coordinamento normativo tra gli articoli 96 e 100 del Codice. L’art. 100 richiede l’assenza di cause di esclusione (artt. 94 e 95) solo nel triennio precedente per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione SOA. L’art. 96 stabilisce che le medesime cause di esclusione possono avere un effetto escludente più esteso, fino a cinque, sette anni o in perpetuo, ai fini della partecipazione alle procedure d’appalto. Il rischio è che qu incoerenza possa portare gli operatori economici ad ottenere un’attestazione formalmente valida ma inutilizzabile in gara, qualora la causa di esclusione abbia una durata superiore al triennio considerato dalla SOA. Ne deriva il rischio di danno economico per le imprese che, pur qualificate, potrebbero essere successivamente escluse dalla procedura di gara per carenza dei requisiti di partecipazione.
ANAC propone di modificare l’art. 100, comma 5, lettera b), per far sì che il periodo temporale di efficacia delle cause di esclusione sia anche quello “indicato dalle disposizioni dell’art. 96”.
Mancata graduazione della sanzione e valutazione dell’elemento soggettivo
La seconda criticità riguarda la durata della sanzione che ANAC deve applicare quando un’impresa presenta documentazione falsa per ottenere o mantenere l’attestazione SOA. L’art. 18 dell’Allegato II.12 del Codice prevede un’unica sanzione fissa: un anno di interdizione, senza possibilità di graduazione, sia per falsi sui requisiti generali sia per quelli sui requisiti speciali. Questa rigidità contrasta con l’art. 96, comma 15 del Codice, che per la medesima condotta resa in gara consente ad ANAC di modulare la sanzione fino a due anni, tenendo conto di dolo, colpa e gravità dei fatti. Ne deriva un trattamento irragionevolmente diverso della stessa violazione, a seconda che avvenga in fase di attestazione SOA o durante la gara. Il sistema previgente (D.Lgs. 50/2016) permetteva la graduazione anche per i falsi in sede di qualificazione e ANAC aveva infatti adottato un regolamento coerente. L’attuale disciplina, invece, imponendo la sanzione fissa di un anno, potrebbe risultare in contrasto con l’art. 3 Cost. per violazione del principio di proporzionalità, poiché conduce a sanzioni diverse — e talvolta più severe — per condotte identiche poste in momenti diversi del procedimento.
ANAC propone allineare la disciplina sanzionatoria prevista per i falsi in sede di attestazione SOA a quella applicabile ai falsi commessi durante la gara, modificando i commi 4 e 23 dell’art. 18 dell’Allegato II.12, sostituendo l’attuale sanzione fissa di un anno con un periodo fino a due anni, consentendo ad ANAC di graduarne la durata sulla base di dolo o colpa grave e della gravità dei fatti.
Conflitto normativo degli articoli 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12 con l’art. 222, comma 3 lett. a) del Codice, in ordine al quantum sanzionatorio
L’ultima criticità riguarda il contrasto tra l’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice — che fissa per ANAC un limite sanzionatorio tra 500 e 5.000 euro — e gli artt. 13, 14 e 24 dell’Allegato II.12, che invece prevedono importi massimi molto più elevati (25.000 o 50.000 euro). Poiché tali articoli rinviano comunque all’art. 222, ANAC risulta vincolata al tetto massimo di 5.000 euro, nonostante l’Allegato II.12 autorizzi formalmente sanzioni superiori. Questo limite impedisce all’Autorità di modulare le sanzioni in base alla gravità, al dolo o alla colpa dell’operatore, compromettendo il principio di proporzionalità.
ANAC propone di modificare l’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice prevedendo che, oltre al limite minimo di 500 euro e massimo di 5.000 euro, ANAC possa applicare sanzioni entro i limiti edittali previsti dal Codice o da altre norme di legge. In tal modo, si consente all’Autorità di modulare le sanzioni in base alla gravità della violazione, garantendo maggiore coerenza con gli articoli dell’Allegato II.12 e con il principio di proporzionalità.
In sintesi l’Autorità segnala l’opportunità di una revisione:
- dell’art. 100, comma 5, lettera b) del Codice;
- dei commi 4 e 23 dell’art. 18 Allegato II.12 al Codice (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);
- dell’art. 222, comma 3, lettera a) del Codice.

