tratto da biblus.acca.it

Arriva un chiarimento ufficiale dell’Autorità Anticorruzione sui casi in cui è possibile andare avanti con l’aggiudicazione nonostante problemi tecnici. Pubblicata anche una tabella che mostra i certificati realmente ottenibili tramite il Fascicolo virtuale.

Con un comunicato ufficiale approvato dal Consiglio il 16 aprile e reso pubblico solo ora, Anac chiarisce che, in caso di blocchi o errori – anche parziali – nel sistema Fvoe, le stazioni appaltanti possono concludere le procedure di gara dopo 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione. Ciò è possibile se l’operatore economico presenta un’autocertificazione che conferma il possesso dei requisiti richiesti. Questo approccio, previsto dal decreto legislativo correttivo (d.lgs.. 209/2024), si applica ogni volta che il sistema o le banche dati collegate non forniscono le informazioni necessarie nei tempi stabiliti. La stazione appaltante, purché non responsabile del malfunzionamento, può quindi chiudere la gara.

Attenzione ai disservizi temporanei: l’invito alla prudenza

Anac, tuttavia, raccomanda un approccio prudente. Prima di attendere i 30 giorni previsti, le amministrazioni sono invitate a verificare se il malfunzionamento è momentaneo. Qualora vi siano segnali che il sistema possa tornare operativo in tempi brevi, è consigliabile ripetere la richiesta per ottenere i dati in tempo utile, abbreviando così l’iter. Inoltre, Anac pubblica sul proprio sito le segnalazioni di disservizi rilevanti per informare tempestivamente i soggetti coinvolti.

Cosa fare quando i dati mancano del tutto?

Diverso è il caso in cui alcune certificazioni non siano proprio accessibili attraverso il Fvoe, per assenza di banche dati o mancata cooperazione degli enti certificatori. In questi casi, le amministrazioni devono attivarsi per ottenere i documenti direttamente dai soggetti competenti, secondo modalità tradizionali. Se anche dopo tale richiesta non arriva risposta entro 30 giorni, si può comunque aggiudicare la gara sulla base dell’autodichiarazione, mantenendo l’obbligo di completare le verifiche entro tempi ragionevoli.

Consenso al trattamento dati: novità semplificative

Il comunicato affronta anche il tema del consenso al trattamento dei dati personali da parte degli operatori economici. Grazie alle modifiche del Correttivo, l’invio della scheda S2 da parte del RUP, contenente l’elenco dei partecipanti alla gara, è considerato sufficiente a dimostrare il consenso al trattamento. Di conseguenza, non sono più richieste ulteriori comunicazioni all’Anac a riguardo, salvo nei casi di trattamenti non autorizzati, che restano a carico del soggetto che ha trasmesso la scheda.

FVOE ancora parziale: pochi dati realmente disponibili

In allegato al comunicato, l’Anac ha diffuso anche una tabella che descrive il livello di integrazione tra il Fvoe e le varie banche dati. Il quadro che ne emerge è chiaro: la digitalizzazione è ancora incompleta. Su decine di certificazioni necessarie, solo 9 sono attualmente consultabili in tempo reale (sincrono), altre 6 in modalità differita (asincrono), con tempi che variano da poche ore fino a un mese. Per ben 28 documenti, però, non esiste ancora accesso tramite il sistema, per mancanza di interoperabilità o assenza totale di database.

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