Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 12 Gennaio, 2026
 
Categoria 05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
 
Sintesi/Massima

Dal quadro normativo e giurisprudenziale esaminato non si evince un potere in capo al presidente del consiglio comunale di sindacare nel merito le mozioni.

Testo

(Parere n.31142 del 16.10.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in merito all’ammissibilità di una mozione promossa dai consiglieri comunali di minoranza. In particolare, il presidente del consiglio del Comune di …, a seguito di richiesta dei consiglieri di opposizione di iscrivere all’ordine del giorno una mozione concernente revoca deleghe ad un assessore, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per iscrivere la mozione all’ordine del giorno in quanto le dimissioni dell’assessore, intervenute successivamente alla presentazione della mozione, avevano determinato “la cessazione della materia del dibattito”. I consiglieri di opposizione, tuttavia, hanno ribadito il proprio diritto a portare all’attenzione del consiglio l’argomento in questione, ritenendo che la mozione potesse essere ritirata solo dai proponenti e hanno precisato che il presidente del consiglio non ha un potere di valutazione preventiva sui presupposti di ammissibilità della mozione. Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l’art.43, comma 1, del decreto legislativo n.267/00 riconosce ai consiglieri comunali il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. La dottrina definisce le “mozioni” come atti approvati dal consiglio per esercitare un’azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell’amministrazione nei confronti del consiglio. Nel caso in esame, lo statuto dell’ente prevede all’articolo 36, comma 4, primo periodo, che “ogni consigliere, quale titolare dell’azione di stimolo e di vigilanza sulle attività e sulle iniziative del comune, ha diritto di presentare ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, mozioni”. Il regolamento del consiglio comunale dispone all’art.18 che i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale ed esercitano tale diritto anche mediante la presentazione di mozioni. Il successivo articolo 19, comma 8, stabilisce che la mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell’ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita essenzialmente all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell’ambito dell’attività del comune. Il citato comma 8 precisa che la mozione si conclude con un dispositivo che è sottoposto all’approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. In merito alla questione in esame si osserva che il T.U.O.E.L. e lo statuto dell’ente configurano il consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche del sindaco e degli assessori. Pertanto, i consiglieri, come ha ribadito il TAR Campania-Napoli, con sentenza n.7190 del 2021, possono assumere atti aventi una valenza politica anche esprimendosi in merito all’operato degli assessori. Il giudice amministrativo con la sopra citata pronuncia ha precisato che il consiglio nella sua interezza partecipa all’attuazione delle linee programmatiche del Comune (e, dunque, di ciascun organo di esso); pertanto, ad ogni singolo consigliere deve essere consentita la facoltà di indirizzare fattivamente l’operato dell’ente, nelle sue diverse articolazioni. In tale direzione opera l’istituto della mozione che costituisce lo strumento che consente all’eletto di svolgere il proprio ruolo in modo completo ed ha la funzione, attraverso l’espressione finale di un voto, di coinvolgere l’intero consiglio. Detto istituto, come ha precisato il giudice amministrativo, da un lato assolve all’esigenza di porre il consigliere nella posizione di contribuire alla funzione di indirizzo e di controllo del consiglio e, d’altro lato, costituisce esplicazione piena della funzione stessa del consiglio, il quale verrebbe indebitamente limitato nelle sue prerogative se dovesse dibattere e votare mozioni riguardanti esclusivamente la sua sola attività. Si rileva che, dal quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, non si evince un potere in capo al presidente del consiglio di sindacare nel merito le mozioni, anzi l’art.32, comma 2, del regolamento prescrive che il presidente ha l’obbligo di iscrivere all’ordine del giorno le proposte di cui al successivo quarto comma, e quindi anche le mozioni. Ciò premesso, si condividono le osservazioni formulate dalla Prefettura e si ritiene che la mozione presentata debba essere iscritta all’ordine del giorno.

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