Sentenza del 23/07/2025 n. 2320/ Sezione 3 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia
Ammissibilità e valore probatorio delle prove atipiche nel processo tributario
Le dichiarazioni extraprocessuali dei terzi costituiscono prove atipiche pienamente utilizzabili nel processo tributario, purché idonee a fornire elementi sufficienti di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del procedimento. In assenza di una norma che limiti in via tassativa i mezzi di prova, il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento anche su tali dichiarazioni, senza che ciò comporti una violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e purché le stesse siano prodotte in giudizio (cfr. C. Cass. civ., sez. I, ordinanza del 6 aprile 2023, n. 9507).
Così si è espressa la Corte pugliese, che ha ammesso nel processo, a titolo di elementi indiziari, delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti della società contribuente ad un difensore diverso da quello che aveva il patrocinio nella controversia in oggetto. Tali dichiarazioni, rese da terzi al di fuori del processo, ma acquisite e prodotte in giudizio in vista del possibile coinvolgimento di soggetti in un procedimento penale, sono state raccolte ai sensi dell’art. 391 nonies c.p.p. nell’ambito di indagini difensive preventive svolte su incarico del legale rappresentante e dei responsabili della società (verbalizzate ai sensi dell’art. 391 bis e ss. c.p.p.).
Nel caso di specie, i giudici baresi hanno ritenuto priva di fondamento la pretesa dell’Agenzia delle entrate, secondo la quale i contratti stipulati tra l’appellante e una società cooperativa, qualificati come appalto di servizi, avrebbero dissimulato un contratto di somministrazione di manodopera. A parere dell’Ufficio, tale qualificazione avrebbe comportato l’illiceità e nullità dei contratti e, di conseguenza, l’indebita deduzione dei relativi costi ai fini IRAP, nonché la detrazione dell’IVA addebitata nelle fatture. Sulla scorta del materiale probatorio prodotto in atti dall’appellante, la Corte ha accertato la legittimità dei contratti in essere, evidenziando che la differenza tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera risiede nell’assunzione, da parte dell’appaltatore, del rischio d’impresa e nella direzione e organizzazione autonoma dei mezzi e del personale impiegato, sussistente nel caso di specie.
Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF.

