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ORDINANZA DEL 06/06/2024 N. 15881/5 – CORTE DI CASSAZIONE

Ammissibilità delle domande nuove in appello

È configurabile una domanda nuova, come tale inammissibile in appello, nel caso in cui il contribuente introduca una diversa causa petendi, deducendo un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia. 
D’altra parte, il contribuente – che, nel primo grado, abbia comunque contestato in toto l’an debeatur – è legittimato a sollevare col gravame una diversa prospettazione giuridica del medesimo petitum sulla non debenza del tributo.
Sulla base di questi principi, già espressi in precedenza dai giudici di legittimità (cfr. Cass. 2058/2024), la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un contribuente, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado.
Nel caso di specie, il contribuente aveva riproposto nell’atto di appello il motivo attinente alla carenza di motivazione dell’avviso di liquidazione e alla determinazione della base imponibile, doglianza già oggetto di ricorso introduttivo del giudizio in primo grado.

Testo integrale dell’ordinanzaOrdinanza del 06/06/2024 n. 15881/5 – Corte di cassazione – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

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