Tratto da: Ministero Interno
L’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica.
(Parere n.12386 del 14.4.2026) Si fa riferimento alla nota del … con cui una Prefettura ha trasmesso la richiesta di parere del segretario del comune di …, il quale ha chiesto se, nel periodo che intercorre tra la pubblicazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale e la conclusione delle relative operazioni di voto, sia ammissibile la trattazione in consiglio comunale di atti di sindacato ispettivo (mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze). In particolare, è stato chiesto se il presidente del consiglio sia tenuto all’iscrizione degli atti di sindacato ispettivo all’ordine del giorno o se possa, ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del TUOEL dichiararli inammissibili senza portarli all’esame del consiglio. Come noto, ai sensi del richiamato art.38, comma 5, i consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Tale disposizione normativa trae la propria ratio ispiratrice dalla necessità di evitare che il consiglio comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi natura cosiddetta “propagandistica”, tali da alterare la par condicio tra le forze politiche che partecipano alle elezioni amministrative. La prevalente giurisprudenza precisa che la preclusione disposta dalla citata norma opera solamente con riguardo a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore. Quando, invece, l’organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell’an, nel quando e nel quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell’individuo, l’esercizio del potere non può essere rinviato (TAR Puglia n.382/2004). È stato precisato, inoltre, che il carattere di atti urgenti ed improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “… per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati … o hanno un’utilità di gran lunga inferiore” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012). Alla luce anche della sentenza n.314 del 21 marzo 2014 del T.A.R. Emilia Romagna, si ritiene opportuno preliminarmente osservare che il comma 5 del citato art.38 “si propone, da un lato, di scongiurare la captatio benevolentiae che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell’organo elettivo nell’imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo e mira, dall’altro lato, a riservare alla nuova assemblea, espressione attuale della volontà popolare, le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell’ente; sicché in questo periodo di transizione l’organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell’azione amministrativa…”. Come indicato nella circolare di questo Ministero n.2 del 7 dicembre 2006, va rilevato che l’esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l’amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.

