tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 01/04/2025 n. 490/1 – Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino

Ambito temporale della c.d. “sospensione Covid”

La sospensione “Covid” di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza opera solo per i termini relativi a procedimenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e, comunque, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (ex art. 12 del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 159).
Qualora la sospensione fosse traslata senza termini, infatti, il vantaggio di cui godrebbe l’Ente impositore, sarebbe ingiustificato ed in violazione del “principio di corrispondenza” nei confronti del contribuente.
A questa conclusione, di segno contrario rispetto al precedente di Cassazione (C. Cass. ordinanza del 15 gennaio 2025, n. 960), è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino che ha accolto il ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento IMU 2018.
Secondo il giudice torinese, la proroga di 85 giorni non è applicabile atteso che con tale norma il legislatore ha voluto proteggere il cittadino che non era più in grado di produrre il reddito da utilizzare anche per l’assolvimento dei propri obblighi tributari.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 01/04/2025 n. 490/1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra.

Torna in alto