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Lavoro (rapporto di) – Pubblico impiego non privatizzato – Procedimento amministrativo – Garanzie partecipative – Applicabilità – Condizioni

Nel rapporto di lavoro pubblico non privatizzato, le norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 non trovano applicazione qualora l’atto impugnato rientri nell’ambito della micro organizzazione o della gestione del rapporto di lavoro. (1).
 

Lavoro (rapporto di) – Pubblico impiego non privatizzato – Atti di micro–organizzazione – Modulo di diritto comune – Diritto soggettivo

Nell’emanazione di atti di micro-organizzazione o di gestione del rapporto di lavoro, l’amministrazione opera secondo moduli di diritto comune, sicché il lavoratore è titolare di una posizione di diritto soggettivo da qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato. La discrezionalità esercitata in tali ipotesi non ha natura amministrativa ma attiene all’esercizio del potere datoriale, chiamato a conformare il contenuto del diritto in funzione delle esigenze organizzative dell’ente, ed è sindacabile – come ogni potere privato – alla stregua dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell’art. 97 Cost. (2).

(1) Conformi: Cass. civ., sez. lav., 14 settembre 2021, n. 24698; 22 agosto 2013, n. 19425; 27 giugno 2013, n. 16224.
Difformi: In senso parzialmente difforme, quanto all’applicabilità della disciplina in materia di diritto di accesso ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 20 luglio 2006, n. 1194.

(2) Conformi: Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29169; 3 febbraio 2017, n. 2972; 24 settembre 2015, n. 18972; 14 aprile 2015, n. 7495; 18 giugno 2014, n. 13867; 23 settembre 2013, n. 21700.

T.a.r. per la Sicilia, sezione V, 22 gennaio 2026, n. 261 – Pres. Tenca, Est. Illuminati

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