Tratto da: giustizia-amministrativa.it

Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – Potere regolatorio – Metodo tariffario idrico.
 Vengono rimessi all’Adunanza plenaria i seguenti quesiti:

a) se la deliberazione n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 dell’ARERA, di approvazione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2, possa ritenersi legittima – anche in riferimento ai principi di derivazione eurounitaria di certezza del diritto, legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità, nonché al principio del “full cost recovery” sancito dall’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE – nella parte in cui non riconosce gli oneri finanziari sostenuti dal gestore a causa del differimento biennale della corresponsione dei conguagli relativi ai costi ammessi e non coperti dalla tariffa dell’anno regolatorio di riferimento;

b) se in particolare, ai fini della valutazione di legittimità della previsione, sia rilevante la circostanza che il differimento biennale nell’ottenimento dei ricavi oggetto dei conguagli dipenda da scelte di natura imprenditoriale del gestore ovvero da decisioni discrezionali di politica sociale dell’Ente di governo dell’ATO cui questi non si è opposto.

Cons. Stato, sez. II, ord. 4 marzo 2024, n. 2054 – Pres. Sabbato, Est. Basilico

(1) Precedenti sulla questione: Cons. Stato, sez. II, ord. 12 gennaio 2024, n. 391, dal seguente contenuto:

Vengono rimessi all’Adunanza plenaria i seguenti quesiti:

a) se la deliberazione del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr, con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), possa ritenersi legittima nella parte in cui non riconosce gli oneri finanziari sostenuti a causa del differimento biennale della corresponsione dei conguagli relativi ai costi ammessi e non coperti dalla tariffa dell’anno regolatorio di riferimento;

b) se, in particolare, le disposizioni della deliberazione impugnata (ed eventualmente le norme nazionali su cui quest’ultima dichiara di fondarsi) siano, in parte qua, conformi ai principi di derivazione eurounitaria di certezza del diritto, legittimo affidamento, ragionevolezza, proporzionalità e del full cost recovery (1).

Cons. Stato, sez. II, ord. 12 gennaio 2024, n. 391 – Pres. Simeoli, Est. Boscarino

 

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