tratto da giustizia-amministrativa.it

Società, intermediazione finanziaria – Società in house – Procedure di reclutamento – Giurisdizione del giudice ordinario

In ordine alle controversie inerenti alle procedure di reclutamento del personale da parte delle società in house trova applicazione l’art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che, espressamente chiarisce al comma 4 secondo periodo, che per queste fattispecie “resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”. (1).

Società, intermediazione finanziaria – Società in house – Concorso a pubblico impiego – Ambito di applicazione

L’art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 qualifica come privatistici i rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico, ma impone che il reclutamento avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei criteri di cui all’art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a pena di nullità dei contratti stipulati in loro assenza. In tale ambito, è richiesto il rispetto dei principi concorsuali, senza che sia necessario lo svolgimento di un pubblico concorso in senso stretto. (2).

(1) Conformi: (1) Conformi: Cass. civ., sez. un., ord. 3 luglio 2023, n. 18749; 27 marzo 2017, n. 7759; T.a.r. per il Lazio, sez. II-quater 25 giugno 2026, n. 12600; sez. II, 21 novembre 2025, n. 20809; sez. I, 7 dicembre 2020, n. 13108; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. III, 26 novembre 2025, n. 1935; T.a.r. per la Campania, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 541.

(2) Conformi: (2) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 25 settembre 2025, n. 2083; sez. IV, 28 gennaio 2025, n. 212.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione V, 25 marzo 2026, n. 922 – Pres. ed Est. Barone

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