Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Tariffe incentivanti – Rimodulazione – Deroga – Enti locali – Società in house – Esclusione – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis della l. 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in cui non prevede che la deroga alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), prevista a favore degli impianti “i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole”, si applichi, alle medesime condizioni, anche agli impianti i cui soggetti responsabili siano società in house costituite da enti locali. (1).
La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario.
Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 26 maggio 2025, n. 4547 – Pres. Forlenza, Est. Ricci