Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Sanzioni amministrative – Termine per la conclusione del procedimento – Natura perentoria – Autorità amministrative indipendenti – Autorità per le garanzia nelle comunicazioni
Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dall’articolo 7 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 1 aprile 2015 ‒ sia pure senza sanzionarne la violazione in termini decadenziali ‒ va interpretato nel senso di vincolare perentoriamente l’Autorità che l’ha previsto alla sua osservanza. (1).
Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Sanzioni amministrative – Termine per la conclusione del procedimento – Natura perentoria – Autorità amministrative indipendenti – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Ai fini del rispetto del termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio non va computato il tempo impiegato per la comunicazione del provvedimento all’interessato. (2).
Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Distinzione – Pratiche ingannevoli – Pratiche scorrette – Fattispecie presuntive
Le pratiche commerciali scorrette costituiscono un genus unitario di illecito all’interno del quale il legislatore ha inteso ritagliare, per finalità di semplificazione probatoria, due sottotipi («pratiche ingannevoli» e «pratiche aggressive») e, all’interno di ciascuno di essi, due ulteriori fattispecie presuntive che si pongono in rapporto di specialità rispetto alla prima. (3).
In motivazione la sezione ha tracciato la seguente ermeneutica: i) occorre prima stabilire se la condotta contestata possa essere inquadrata all’interno delle c.d. «liste nere» di pratiche ingannevoli o aggressive (di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs. n. 206/2005, cui si aggiungono le previsioni speciali di cui ai commi 3, 3-bis, 4 e 4-bis, dell’art. 21 e all’art. 22-bis) e, in caso affermativo, la pratica dovrà qualificarsi scorretta senza che si renda necessario accertare la sua contrarietà alla «diligenza professionale» e la sua concreta attitudine «a falsare il comportamento economico del consumatore»; ii) in caso contrario, qualora la pratica non sia ricompresa in nessuna delle anzidette fattispecie presuntive, va accertato se ricorrono gli estremi della nozione di pratica commerciale ingannevole (articoli 21 e 22) oppure aggressiva (articoli 24 e 25): in tal caso, la verifica di ingannevolezza ed aggressività integra di per sé la contrarietà alla «diligenza professionale»; iii) ove i precedenti tentativi di sussunzione non risultino percorribili, non resta che ricorrere alla norma di chiusura sussidiaria di cui all’articolo 20, comma 2: in questo caso, la mancata caratterizzazione dell’illecito in termini di ingannevolezza e aggressività, impone di accertare in concreto la contrarietà alla «diligenza professionale», ovvero il grado della «specifica competenza e attenzione» che «ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti», tenuto conto delle peculiarità del caso di specie.
Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Omissione ingannevole – Mancata indicazione dei costi di commercializzazione della componente energia
Costituisce pratica commerciale scorretta (nella specie, omissione ingannevole) la condotta del fornitore nel settore energetico che nei propri messaggi promozionali evidenzi unicamente o principalmente sconti offerti sulla componente energia senza rendere immediatamente e chiaramente disponibile l’informazione relativa al corrispettivo completo, in particolare omettendo di indicare i «costi di commercializzazione» che coprono gli oneri sostenuti dal fornitore per la gestione commerciale, inclusi marketing, comunicazione con i clienti e altre attività di vendita. (4).
In motivazione la sezione ha precisato che la carenza informativa nel messaggio pubblicitario non può ritenersi controbilanciata dalle informazioni comunque acquisibili dai destinatari, alla luce dell’indirizzo secondo cui il rinvio a ulteriori fonti di informazione, tra l’altro di consultazione solo eventuale, non consente di sanare ex post l’inadempimento dell’onere informativo imposto all’operatore (Cons. Stato, sez. VI, sez. VI, 21 dicembre 2021, n. 8492; 30 settembre 2016, n. 4048; 17 novembre 2015, n. 5250).
Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Elemento soggettivo – Diligenza professionale – Colpa
In materia di pratiche commerciali scorrette, il nesso di imputazione soggettiva è quello della diligenza professionale e la colpa è integrata dall’inosservanza dello sforzo volitivo e tecnico alla quale la parte professionale deve conformare la propria attività concreta, ovvero quel grado di specifica competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti. (5).
(1) Conformi: in parte: Corte cost., 12 luglio 2021, n. 151 (in Foro it., 2021, I, 3782) secondo cui la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione di una sanzione espressiva della potestà punitiva della pubblica amministrazione, il cui inutile decorso produce la consumazione del potere stesso, risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali di sicurezza giuridica e diritto di difesa.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2022, n. 10573; 6 agosto 2013, n. 4113 secondo cui la notificazione o comunicazione del provvedimento, attenendo alla fase integrativa dell’efficacia, non rileva ai fini dell’osservanza del termine finale per la conclusione del procedimento.
Difformi: Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695 (in Foro it, 2018, III, 610); 30 luglio 2018, n. 4657; sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2289 in riferimento alle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione. Sul punto, la sezione ha ritenuto che, in considerazione delle caratteristiche non del tutto sovrapponibili dei diversi poteri di enforcement, non può dirsi maturato tra le sezioni un consapevole contrasto giurisprudenziale, tale da imporre la rimessione della questione all’esame dell’Adunanza plenaria.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione VI, 30 aprile 2025, n. 3681 – Pres. Simonetti, Est. Simeoli