Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Controllo giudiziario – Interferenza tra procedimenti – Indipendenza
L’articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) limita la correlazione tra giudizio amministrativo avverso la interdittiva antimafia e la misura preventiva del controllo giudiziario esclusivamente al momento genetico-applicativo di quest’ultima, senza espressamente condizionarne la vigenza alla perdurante pendenza del primo. Pertanto, pur essendovi una loro iniziale implicazione, i due procedimenti possono avere un autonomo sviluppo, anche perché la misura preventiva assolve alla sua funzione preventivo – risanatrice anche laddove il giudizio amministrativo di impugnazione si sia risolto in senso negativo per l’impresa ricorrente. (1).
Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Atto amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento – Limitazioni – Celerità – Indifferibilità dell’azione amministrativa – Indagini – Segreto investigativo
Anche a seguito della modifica del comma 2-bis dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), per effetto dell’articolo 48 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 – che ha previsto l’obbligo di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato di inizio del procedimento di adozione della interdittiva antimafia – permangono significative limitazioni alla partecipazione della parte privata connesse, da un lato, all’esigenza di celerità e indifferibilità dell’azione preventiva, dall’altro, alla necessità di omettere tutti gli elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ed eventuali indagini coperte da segreto investigativo. (2).
Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Audizione dell’interessato – Prefetto – Facoltà – Atto amministrativo – Discrezionalità
Ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), l’audizione del soggetto interessato rappresenta una facoltà del prefetto, rimessa a sue valutazioni prudenziali che risentono degli limiti generali individuati dall’art. 92, comma 2 bis. (3).
Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Licenziamento di dipendenti – Ingerenza mafiosa – Controllo
Il licenziamento di dipendenti pregiudicati non costituisce sufficiente misura di garanzia di trasparenza e legalità, ove si consideri che l’ingerenza mafiosa può agevolmente persistere tramite forme di pressione e di controllo che prescindono dalla presenza nell’organico della società di soggetti referenti e organici al clan. (4).
Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Amministrazione giudiziaria – Controllo giudiziario – Interferenza tra procedimenti
La diretta interferenza tra i provvedimenti interdittivi e le misure di cui agli artt. 34 e 34 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) rende del tutto legittimo e comprensibile che il giudice amministrativo, nel valutare tutti gli elementi per apprezzare la sussistenza della infiltrazione, prenda in considerazione – pur nell’osservanza dei limiti cognitori propri del giudizio impugnatorio sull’atto – anche le valutazioni poste dal giudice della prevenzione penale a fondamento del rigetto del controllo giudiziario. (5).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 10340; 19 maggio 2022, n. 3973; Ad. plen. 13 febbraio 2023, n. 7 e n. 8.
(2) Conformi: T.a.r. per il Veneto, sez. I, 3 gennaio 2024, n. 7; Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2022, n. 5026.
Difformi: in parte: Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2024, n. 5099; 23 maggio 2024, n. 4588 secondo cui le deroghe all’obbligo di dare comunicazione di inizio del procedimento vanno circoscritte ai soli casi di effettivo e dimostrato carattere di urgenza nonché ad un quadro fattuale talmente chiaro da rendere siffatta comunicazione solo foriera di una celere definizione del procedimento.
(3) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 812; T.a.r. per l’Abbruzzo, sez. I, 12 maggio 2021, n. 258.
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione III, 18 febbraio 2025, n. 1295 – Pres. De Nictolis, Est. Pescatore