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Edilizia e urbanistica – CILAS – Stato legittimo dell’immobile – Omessa attestazione – Conseguenze

In base all’art. 119, commi 13-ter e 13-quater, dl. 19 maggio 2020, n. 34, non sussiste in capo all’istante, al momento della presentazione della CILA “superbonus”, uno specifico obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur “restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. In altre parole, il mancato deposito dell’attestazione dello stato legittimo – onere previsto, seppur in forma semplificata, con riferimento agli altri titoli edilizi – preclude all’amministrazione la possibilità di inibire per tale ragione gli effetti della CILAS, fermo restando il potere di repressione di eventuali abusi edilizi accertati. (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 17 novembre 2025 n. 8959. Sulla possibilità per l’amministrazione di esercitare i propri poteri repressivi, nell’ambito del procedimento di verifica dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel caso in cui gli interventi eseguiti in base alla CILA conducano ad un mutamento di destinazione d’uso, si v. altresì Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2025, n. 5142.
Difformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 5 novembre 2024, n. 5934.

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 29 dicembre 2025, n. 3748, Pres. Savasta, Est. Commandatore

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