Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, sez. IV, 05.03.2026 n. 1761

5.6. In applicazione di tali coordinate interpretative, occorre rilevare che, con determina n. 42 del 16 gennaio 2025, il Comune di Pomezia ha deciso di annullare in autotutela l’aggiudicazione disposta a favore di -OMISSIS- determina n. 1581, del 14 dicembre 2023, in tal modo ampiamente superando il termine, vigente ratione temporis, di dodici mesi previsto dall’art. 21, nonies, della l. n. 241/1990.
5.7. Né rileva per giungere a diverse conclusioni, l’argomento, utilizzato dal Comune di Pomezia nei suoi scritti difensivi, secondo il quale il termine in esame non decorrerebbe in caso di aggiudicazione priva del relativo di impegno di spesa, con la conseguenza di dover far riferimento, in relazione al caso in esame, alla successiva determina n. 59 del 22 gennaio 2024.
Ciò in quanto, nella prospettiva in esame, l’aggiudicazione priva di copertura finanziaria non potrebbe costituire un atto amministrativo di attribuzione di vantaggi economici, in quanto priva degli elementi essenziali richiesti dalla normativa contabile, con la conseguenza per cui:
i) essa avrebbe solo natura meramente provvisoria;
ii) sarebbe inidonea a generare un legittimo affidamento nel privato;
iii) non potrebbe produrre effetti giuridici vincolanti per l’amministrazione.
5.7.1. In senso contrario, occorre osservare che il procedimento di spesa è disciplinato in generale dall’art. 183 TUEL, il quale, al primo comma, prevede che “L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo”.
Dall’esame di tale previsione normativa si ricava pacificamente l’assunto per cui solo a seguito del perfezionamento dell’obbligazione giuridica sorge l’obbligo di procedere alla registrazione dell’impegno di spesa.
Il procedimento di spesa di un ente pubblico comporta, infatti, l’assunzione dell’impegno in quanto strettamente collegato al sorgere di un obbligo di pagare somme certe a creditori individuati, indipendentemente dall’esistenza di una specifica previsione di bilancio (cfr. Corte dei conti, Sezione I appello, sent. 18.01.2016, n. 22/2016).
Va aggiunto che, in base al disposto di cui all’art. 34, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della valida assunzione dell’impegno di spesa, costituisce necessario presupposto anche la successiva approvazione del contratto, laddove prevista (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/15/2012/PREV).
In assenza di impegno, la procedura di esecuzione dell’obbligazione non può essere completata, determinandosi l’impossibilità per l’amministrazione di adempiere.
Difatti, con la prenotazione di spesa, l’amministrazione si limita a dare atto che nel bilancio sono state previste e prenotate le risorse necessarie per l’acquisizione della fornitura e che ci si riserva di procedere all’impegno a seguito della stipula con l’aggiudicatario, senza in ogni caso potersi legittimare il completamento della procedura di spesa sino a che il titolo per l’impegno non sia completamente maturato (cfr. delibera Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 77/2018/PAR).
Tanto premesso, il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto.
Al riguardo, l’articolo 17, comma VI, del D.Lgs. n. 36 del 2023 è chiaro nello statuire che “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”.
Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la diretta conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale.
Tale conclusione trova conferma anche nell’articolo 17, comma VII, del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che “Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18”.
In conclusione, è solo con il contratto che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”.
Tali considerazioni mostrano, dunque, chiaramente come l’impegno di spesa non può costituire un requisito di efficacia del provvedimento amministrativo di aggiudicazione, essendo geneticamente alla successiva fase di approvazione del contratto.
Diversamente ragionando, del resto, occorrerebbe giungere alla irragionevole conclusione secondo la quale la stazione appaltante non potrebbe, nell’ambito della fase pubblicistica ad evidenza pubblica, annullare d’ufficio un provvedimento di aggiudicazione illegittimo, privo del relativo impegno di spesa, e di dover attendere per farlo l’inizio della fase esecutiva avente natura tendenzialmente privatistica.

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