Il giudice amministrativo, quando autorizza il subentro contrattuale ai sensi degli articoli 122 e 124 del Codice del processo amministrativo, non solo stabilisce da quando il contratto originario cessa di avere efficacia, ma può anche decidere che il secondo aggiudicatario esegua solo le prestazioni ancora da realizzare per il periodo residuo del contratto. In alternativa, può disporre che il nuovo contratto abbia la stessa durata e gli stessi contenuti di quello iniziale, come previsti dalla disciplina di gara, qualora si tratti di un contratto a esecuzione continuativa o periodica.
Quando un’aggiudicazione viene annullata dal giudice amministrativo, si apre un delicato snodo esecutivo: in che termini il secondo classificato può subentrare nel contratto? Deve limitarsi a eseguire solo le prestazioni ancora non adempiute o ha diritto a una rinnovata esecuzione integrale, come se fosse il titolare originario? La risposta è giunta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 15 luglio 2025, che ha risolto un contrasto interpretativo particolarmente rilevante nell’ambito dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa.
La vicenda trae origine da una precedente decisione giurisdizionale (sentenza n. 7/2024), con cui era stato annullato l’affidamento e dichiarata inefficace la relativa convenzione, con decorrenza differita di 50 giorni dalla pubblicazione della pronuncia. In quel contesto, era stato disposto il subentro dell’impresa seconda classificata, previo accertamento dei requisiti di partecipazione. Tuttavia, in sede di esecuzione, l’amministrazione aveva proceduto a ridurre la durata complessiva del contratto attuativo da 60 mesi a poco più di tre anni, decurtando le somme già corrisposte all’operatore uscente. Tale scelta ha originato un nuovo giudizio di ottemperanza.
Di fronte ad un subentro contrattuale c’è bisogno di sicuro di ricostruire ex novo la contabilità del nuovo affidamento, senza generare confusione rispetto a quanto già eseguito dal precedente appaltatore. Di sicuro si avverte la necessità di documentare ogni stato d’avanzamento lavori e tenere sotto controllo i certificati di pagamento insieme al quadro economico.
Il riferimento normativo: articoli 122 e 124 del Codice del processo amministrativo
La decisione dell’Adunanza si fonda sull’interpretazione sistematica degli articoli 122 e 124 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010). Nello specifico, l’articolo 122 attribuisce al giudice amministrativo la facoltà di dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato a valle di un’aggiudicazione illegittima, potendone graduare gli effetti nel tempo (ex tunc, ex nunc o da una data fissata). L’articolo 124 disciplina invece il subentro come forma di tutela in forma specifica, riconosciuta al concorrente che avrebbe dovuto ottenere l’affidamento in base al corretto esito della procedura. Da questa cornice emerge che il subentro non si traduce in una semplice prosecuzione del contratto già in essere, ma può dar luogo ad un nuovo rapporto giuridico contrattuale, autonomo rispetto a quello precedentemente eseguito.
La Plenaria ha precisato che, nel caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica, il giudice può autorizzare un subentro pieno, con integrale ricostruzione del rapporto originario. Ciò implica:
- una nuova decorrenza del contratto, svincolata dal tempo già trascorso;
- la riproposizione della durata e dei contenuti previsti dalla documentazione di gara;
- il diritto del nuovo affidatario a gestire il servizio per l’intero periodo contrattuale previsto, anche se parte delle prestazioni era già stata resa dal precedente aggiudicatario.
Possiamo quindi dedurre che il subentro non va interpretato come una semplice successione nel contratto già in essere, ma può configurarsi come un nuovo affidamento contrattuale a tutti gli effetti. È legittimo che il secondo classificato esegua il contratto per l’intero periodo previsto dalla gara, senza essere penalizzato dai ritardi procedurali o processuali.