tratto da biblus.acca.it

Approvate le modifiche al modello SCA per adeguarlo al Salva Casa: novità su attestazioni tecniche e informativa privacy.

Nella seduta del 30 luglio 2025, la Conferenza Unificata ha approvato l’aggiornamento della modulistica edilizia relativa alla Segnalazione certificata di agibilità (SCA). L’intervento si inserisce nel percorso di adeguamento alle modifiche introdotte al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) dal cosiddetto decreto “Salva Casa” (D.L. 69/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 105/2024).

L’Accordo approvato stabilisce tempistiche precise: le Regioni dovranno adeguare entro il 30 settembre 2025 i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche previste, in relazione alle specifiche normative regionali; i comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell’accordo entro e non oltre il 30 ottobre 2025.

La novità più rilevante riguarda la Sezione B del modello SCA, dedicata all’“Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato”, che è stata integrata con specifiche previsioni riferite ai casi contemplati dall’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.P.R. 380/2001.

Come cambia il modello di segnalazione certificata di agibilità?

Con l’ultimo aggiornamento normativo, il modello della Segnalazione certificata di agibilità (SCA) è stato oggetto di significative integrazioni, che riguardano in particolare l’attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato e l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Integrazioni alla Sezione B – Attestazione del Direttore dei Lavori o del Professionista abilitato

Alla dichiarazione relativa alla sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità dell’opera al progetto, è stato aggiunto un passaggio specifico per i casi previsti dall’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del D.P.R. 380/2001.

Il professionista, oltre alle consuete attestazioni, è ora chiamato a precisare se l’intervento ricade in una delle seguenti fattispecie:

  • locali con altezza interna ridotta, inferiore a 2,70 metri, ma non al di sotto di 2,40 metri;
  • alloggi mono-stanza con superficie minima inferiore a 28 m2, ma non inferiore a 20 m2 per una persona e inferiore a 38 m2, fino al limite massimo di 28 m2 per 2 persone.

Tali unità abitative devono comunque rispettare il requisito dell’adattabilità previsto dal D.M. 236/1989, e soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

  • l’intervento ha comportato recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
  • è stata realizzata una ristrutturazione con soluzioni alternative idonee a garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Nei casi di cui all’art. 24, comma 5-quater, D.P.R. 380/2001, occorre inoltre specificare il provvedimento normativo o regolamentare che disciplina i requisiti igienico-sanitari di riferimento.

Aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali

Le modifiche riguardano anche la Sezione A, la Sezione B e la Sezione C del modulo, con la sostituzione integrale dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, in conformità all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il nuovo testo introduce una struttura più dettagliata e uniforme, che chiarisce:

  • l’identità del titolare del trattamento (Comune competente) e i relativi recapiti;
  • la finalità del trattamento, collegata all’esercizio di funzioni di interesse pubblico;
  • le modalità di trattamento, sia cartacee sia informatiche, a cura di personale autorizzato;
  • i destinatari dei dati, nei casi previsti dalla normativa sull’accesso e sui controlli delle dichiarazioni sostitutive;
  • i diritti dell’interessato, inclusi accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e reclamo al Garante;
  • il periodo di conservazione dei dati, limitato al tempo strettamente necessario o previsto dalla legge.

Infine, il dichiarante deve attestare di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP/SUE.

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