Nell’ambito degli affidamenti diretti, una delle questioni più dibattute riguarda l’estensione del potere discrezionale riconosciuto alle stazioni appaltanti nella scelta del contraente. È legittimo basarsi unicamente su criteri fiduciari, oppure è sempre necessaria una motivazione espressa e coerente? E, soprattutto, fino a che punto l’amministrazione può esercitare la propria discrezionalità senza incorrere in censure per arbitrarietà o violazione delle regole di gara? Il tema assume particolare rilevanza per i contratti sottosoglia.
Il caso esaminato dal TAR Sardegna (sentenza n. 793/2025)
Un contributo importante in questa direzione proviene dalla sentenza n. 793 del 3 ottobre 2025 del TAR Sardegna. La controversia nasce da una procedura di affidamento diretto attivata mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Codice.
Alla procedura avevano partecipato due operatori economici. La stazione appaltante aveva escluso uno dei concorrenti ritenendo non conformi gli impianti di trattamento indicati nell’offerta e aveva conseguentemente affidato il servizio all’altro partecipante. L’impresa esclusa aveva impugnato l’atto, contestando un’interpretazione arbitraria della lex specialis e la successiva introduzione, nel corso della procedura, di un requisito tecnico non previsto dal capitolato.
L’amministrazione, a sostegno della propria decisione, aveva richiamato la natura semplificata e fiduciaria dell’affidamento diretto, sottolineando che la richiesta di più preventivi non trasforma l’operazione in una procedura competitiva in senso stretto. Secondo la difesa, non vi era dunque l’obbligo di motivare puntualmente la scelta, né di svolgere un confronto analitico fra le offerte.
Il TAR ha assunto una posizione diversa e molto più rigorosa.
La posizione del TAR: motivazione obbligatoria anche negli affidamenti diretti
Il Tribunale ha chiarito che, pur nella sua forma semplificata, l’affidamento diretto non può essere considerato una “zona franca” priva di obblighi motivazionali. Il riferimento normativo è l’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che, in caso di affidamento diretto, l’atto di affidamento deve individuare l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, nonché i requisiti generali e, se richiesti, quelli tecnico-professionali ed economico-finanziari.
Il TAR ha pertanto ribadito che ogni decisione di affidamento deve contenere almeno una motivazione sintetica, ma intellegibile, capace di spiegare le ragioni che hanno condotto alla selezione di un determinato operatore in relazione all’interesse pubblico da soddisfare.
Tre principi operativi fissati dalla sentenza
La decisione del TAR Sardegna fornisce indicazioni operative precise su tre fronti fondamentali per la gestione degli affidamenti sottosoglia:
- l’affidamento diretto non equivale ad assenza di regole: resta comunque una procedura soggetta ai principi di trasparenza, coerenza e rispetto della lex specialis. Se la stazione appaltante decide di avvalersi di strumenti come la RDO sul MEPA, si vincola automaticamente alle regole che ha predisposto. Qualsiasi deviazione costituisce vizio procedimentale;
- la motivazione è presidio di legalità e trasparenza: fornire una motivazione per l’affidamento non tutela solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione. Esplicitare i criteri di scelta rappresenta uno strumento di autotutela contro contenziosi e consente di assicurare la tracciabilità delle decisioni, come richiesto dal principio del risultato introdotto dal nuovo Codice;
- la discrezionalità della stazione appaltante non può essere esercitata in maniera arbitraria.