L’installazione di un distributore automatico di bevande all’interno di una biblioteca comunale può sembrare, per molti versi, un intervento di modestissimo impatto amministrativo, tecnico ed economico. Tuttavia, nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), anche le operazioni più semplici devono essere analizzate alla luce della disciplina vigente, con attenzione particolare alla qualificazione del contratto, alla soglia economica e alla corretta procedura da adottare. La questione posta da un’Amministrazione comunale al MIT, evidenzia una delle problematiche più ricorrenti tra RUP e uffici tecnici comunali: è possibile affidare direttamente una concessione di servizi di importo inferiore a 140.000 euro (come ad esempio quella per un distributore automatico)? Oppure è obbligatoria una forma, seppur semplificata, di procedura competitiva?
Come accennato, l’Amministrazione intendeva installare un distributore automatico a beneficio dell’utenza della biblioteca pubblica. Trattandosi di una concessione di modesto valore, si riteneva che un affidamento diretto fosse pienamente legittimo. A sostegno di questa posizione veniva richiamata la definizione di “affidamento diretto”, secondo cui l’ente concedente può affidare direttamente un contratto, anche previo interpello di più operatori economici, purché nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In questa prospettiva, dunque, la discrezionalità dell’ente locale e la volontà di evitare un aggravamento del procedimento amministrativo (vietato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990) avrebbero legittimato il ricorso all’affidamento diretto.
La risposta fornita dal MIT (parere 3407/2025), tuttavia, si discosta in modo netto da questa interpretazione. Richiamando l’articolo 187 del Codice, il Ministero ha chiarito che, per le concessioni di servizi di importo inferiore alla soglia europea – fissata per il biennio 2024-2025 a 5.382.000 euro – non si applica il meccanismo dell’affidamento diretto propriamente detto. Piuttosto, trova applicazione una procedura negoziata semplificata, priva di pubblicazione del bando, che richiede tuttavia la consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, selezionati mediante indagine di mercato o elenchi già predisposti. A questo obbligo si accompagna anche quello del rispetto del principio di rotazione.
Differenza tra affidamenti di servizi e concessioni di servizi
Il cuore del chiarimento MIT sta nella distinzione, fondamentale ma spesso fraintesa, tra affidamenti di servizi (o forniture) e concessioni di servizi. Nel primo caso, quando il valore è inferiore a 140.000 euro, è legittimo procedere con affidamento diretto, senza formalità particolari, ma sempre nel rispetto dei principi generali (trasparenza, rotazione, economicità), come stabilito nell’articolo 50 comma 1 lett. b). Nel secondo caso – e cioè per le concessioni – non vale il medesimo regime. La ragione risiede nella specifica natura giuridica della concessione: non vi è un corrispettivo a carico dell’amministrazione, bensì un trasferimento del rischio operativo all’operatore economico, che si remunera direttamente mediante lo sfruttamento economico del servizio offerto al pubblico. È proprio questa particolare struttura che impone l’applicazione dell’articolo 187 del D.Lgs. 36/2023 (“Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea“), norma speciale che prevale sulla disciplina generale di cui all’articolo 50.