tratto da biblus.acca.it

Non possono essere escluse le offerte recanti un ribasso del 100% sulle spese e oneri accessori nel caso in cui la lex specialis, pur prevedendo una formula non adatta alla risoluzione di tale evenienza, non ne contempli l’esclusione.

Spetta alla stazione appaltante verificare, nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta, l’attendibilità, serietà e congruità di tali offerte.

È quanto chiarito dall’ANAC con il parere di precontenzioso del 3 marzo 2025, n. 77 in risposta a un’istanza sulla legittimità di una procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria.

Secondo l’istante, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere tutte le offerte, compresa quella dell’aggiudicatario, che proponevano un ribasso del 100% sull’importo a base d’asta per spese e oneri accessori, in quanto la formula matematica di proporzionalità inversa prevista dal disciplinare per la valutazione dell’offerta economica comportava che ciascuna offerta dovesse essere posta in relazione inversamente proporzionale all’offerta migliore e pertanto, nel caso in cui quest’ultima fosse pari a zero e tale valore costituisse quindi il dividendo, qualsiasi relazione con le altre offerte avrebbe dato un risultato pari a zero.

La stazione appaltante ha osservato come la possibilità di presentare ribassi del 100% sulle voci di spese e oneri accessori fosse, in generale, ammessa dalla giurisprudenza, mentre in sede di verifica di anomalia sarebbe comunque sempre possibile verificare la sostenibilità dell’offerta e il rispetto del principio dell’equo compenso.

Con riferimento, poi, alla specifica questione della formula individuata dalla lex specialis, ha ammesso che una formula che adotta un criterio di proporzionalità inversa non è adatta a gestire ribassi del 100%.

Tuttavia, la Commissione di gara non ha ritenuto di escludere offerte recanti tale ribasso, in ossequio al principio del risultato accolto dal Codice dei contratti, al fine di conseguire l’obiettivo della stazione appaltante nel rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti.

Secondo l’ANAC, nel caso in esame, rileva il fatto che il disciplinare non prevede in alcun modo l’esclusione delle offerte pari a zero ma chiarisce le modalità di attribuzione del punteggio. Inoltre, resta il fatto che spetta alla stazione appaltante valutare l’attendibilità, serietà e congruità di tali offerte nell’ambito del subprocedimento di anomalia.

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