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Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Accesso – Segreto tecnico o commerciale – Dichiarazione di sussistenza – Potere discrezionale valutativo – Motivazione

Possono essere escluse dall’accesso le informazioni fornite dall’operatore nell’ambito dell’offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali, aventi i requisiti di segretezza e rilevanza economica e soggetti, come tali, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere, infatti, riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza. La dichiarazione di sussistenza di un segreto commerciale o industriale deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento da parte dell’amministrazione, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell’opposto diniego. L’esplicitazione dell’interesse e della motivazione della domanda ostensiva non richiedono l’utilizzo di particolari formule o la puntuale deduzione in ogni aspetto degli specifici motivi di impugnazione che la parte intende proporre. (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 febbraio 2023, n. 1321; T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 22 giugno 2021, n. 1526; T.a.r. per la Liguria, sez. I, n. 1526 del 2021; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363; idem, 22 luglio 2021, n. 8858; Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 24 febbraio 2020, n. 270; idem, sez. II, 30 gennaio 2020, n. 437.

T.r.g.a. Trento, 28 ottobre 2024, n. 158 – Pres. Farina, Est. Mielli

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