Tratto da Camera Amministrativa dell’Insubria
Il giudice adito con l’azione sull’accesso ai sensi dell’art. 116 del c.p.a. deve verificare la strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla posizione giuridica soggettiva di cui è – o sarà – chiesta la tutela in giudizio, prescindendo però da ogni accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 977 del 2 marzo 2026

