La sentenza n. 65/2026 del TAR Campania fornisce importanti chiarimenti sulla disciplina dell’accesso agli atti nelle procedure di appalto pubblico, distinguendo nettamente tra la documentazione tecnica riservata e i provvedimenti decisori del Responsabile Unico del Progetto (RUP).
Accesso agli atti e riserve negli appalti: il regime di riservatezza tra D.L. e RUP
Il fulcro della controversia risiede nell’istanza di accesso agli atti presentata da una società per ottenere:
- le relazioni riservate del Direttore dei Lavori (D.L.) inviate al RUP in merito alle riserve iscritte;
- i provvedimenti del RUP relativi alle medesime riserve.
L’inaccessibilità delle relazioni del Direttore dei Lavori
Il Collegio ha rigettato l’istanza relativa alle relazioni del D.L., ribadendo un principio di stretta legalità fondato sul D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. b), n. 2 del Codice, le relazioni riservate del direttore dei lavori sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto sono sottratte all’accesso. Tale esclusione è volta a preservare la libertà di valutazione tecnica del D.L. nel coadiuvare l’amministrazione nella gestione del contenzioso potenziale, senza che tali valutazioni endoprocedimentali diventino immediatamente ostensibili alla controparte contrattuale.
L’ostensibilità dei provvedimenti del RUP
Al contrario, il TAR ha dichiarato fondato il ricorso per quanto concerne i provvedimenti del RUP. A differenza delle relazioni del D.L., i provvedimenti con cui il RUP si esprime sulle riserve rappresentano la determinazione finale dell’amministrazione su specifiche pretese economiche o tecniche dell’appaltatore. Questi atti non godono della copertura di riservatezza prevista per le relazioni tecniche e devono essere messi a disposizione dell’operatore economico per consentirgli di conoscere l’esito delle proprie riserve e, eventualmente, tutelare i propri diritti in sede civile.
Il difetto di giurisdizione sui SAL e sul silenzio-inadempimento
Un secondo profilo di grande interesse riguarda l’impugnazione del silenzio serbato dal Comune in merito all’emissione dei Stati Avanzamento Lavori (SAL). Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla base delle seguenti motivazioni:
- natura della posizione giuridica: la pretesa all’emissione dei SAL non configura un interesse legittimo, ma un diritto soggettivo derivante dal rapporto paritetico contrattuale;
- fase esecutiva: l’emissione del SAL non è l’esercizio di un potere autoritativo, bensì un atto di gestione disciplinato dal contratto e dal capitolato speciale.
- inapplicabilità del rito del silenzio: l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. (silenzio-inadempimento) presuppone la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale. Poiché si tratta di adempimenti contrattuali in fase in executivis, la competenza spetta unicamente al Giudice Ordinario.
In conclusione, la sentenza conferma che, sebbene la fase esecutiva dell’appalto sia dominata dal diritto privato, permangono profili di accesso agli atti regolati dal Codice dei Contratti che richiedono una distinzione netta tra atti consultivi riservati e atti decisori dell’amministrazione.

